(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2007) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68; Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7; Visto il regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 34-5582 del 26 marzo 2007 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R 1. Il comma 1 dell'Art. 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, e' sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito delle finalita' e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attivita' del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all'Art. 2 della legge regionale n. 68/1980, che hanno sede operativa in Piemonte e che svolgono attivita' teatrali in via prevalente sul territorio piemontese con caratteri di continuita' e di professionalita'.». 2. Al comma 4 dell'Art. 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, le parole: «all'Art. 9», sono sostituite dalle seguenti: «all'Art. 8».