(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del
                           29 marzo 2007)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
    Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68;
    Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
    Visto il regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 34-5582 del
26 marzo 2007
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche all'Art. 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R
    1.  Il  comma 1  dell'Art.  1 del regolamento regionale 20 giugno
2005, n. 4/R, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Nell'ambito delle finalita' e degli stanziamenti di cui alla
legge  regionale  30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle
attivita'   del   teatro  di  prosa),  la  Regione  Piemonte  assegna
contributi  a  soggetti  compresi  tra  quelli specificati all'Art. 2
della  legge  regionale  n.  68/1980,  che  hanno  sede  operativa in
Piemonte  e  che  svolgono  attivita'  teatrali in via prevalente sul
territorio   piemontese   con   caratteri   di   continuita'   e   di
professionalita'.».
    2.  Al  comma 4  dell'Art.  1 del regolamento regionale 20 giugno
2005,  n.  4/R,  le  parole:  «all'Art.  9»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'Art. 8».