(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 2007) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1, (di modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56); Vista la deliberazione della giunta regionale n. 17-5423 del 5 marzo 2007 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Rappresentanze in Conferenza 1. Nelle conferenze previste dall'Art. 31-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'Art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56), il comune e' rappresentato in Conferenza dal sindaco; la provincia dal Presidente della provincia, la comunita' montana dal presidente della comunita', la Regione dal Presidente della giunta regionale. 2. Sindaco, Presidente della provincia, presidente della comunita' montana e Presidente della giunta regionale possono delegare a rappresentarli, con atto scritto, gli assessori competenti o i responsabili delle strutture tecniche delle rispettive amministrazioni. 3. Il Presidente della giunta regionale puo' delegare a rappresentarlo l'assessore competente, che puo' sub-delegare la rappresentanza ai responsabili delle strutture tecniche, come previsto dall'Art. 3. 4. Il rappresentante di ogni ente puo' farsi assistere da dipendenti pubblici o da professionisti espressamente incaricati, esperti nelle materie in discussione.