(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Piemonte n. 10
                         dell'8 marzo 2007)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
    Vista  la  legge  regionale  26 gennaio  2007, n. 1, (di modifica
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56);
    Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 17-5423 del 5
marzo 2007
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Rappresentanze in Conferenza
    1.   Nelle  conferenze  previste  dall'Art.  31-bis  della  legge
regionale  5 dicembre  1977,  n.  56  (Tutela ed uso del suolo), come
inserito  dall'Art.  2  della  legge  regionale 26 gennaio 2007, n. 1
(Sperimentazione   di   nuove   procedure   per   la   formazione   e
l'approvazione   delle   varianti  strutturali  ai  piani  regolatori
generali.  Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56), il
comune  e'  rappresentato in Conferenza dal sindaco; la provincia dal
Presidente della provincia, la comunita' montana dal presidente della
comunita', la Regione dal Presidente della giunta regionale.
    2.   Sindaco,   Presidente   della  provincia,  presidente  della
comunita'   montana  e  Presidente  della  giunta  regionale  possono
delegare a rappresentarli, con atto scritto, gli assessori competenti
o   i   responsabili   delle   strutture  tecniche  delle  rispettive
amministrazioni.
    3.   Il   Presidente  della  giunta  regionale  puo'  delegare  a
rappresentarlo  l'assessore  competente,  che  puo'  sub-delegare  la
rappresentanza   ai   responsabili  delle  strutture  tecniche,  come
previsto dall'Art. 3.
    4.  Il  rappresentante  di  ogni  ente  puo'  farsi  assistere da
dipendenti  pubblici  o  da  professionisti espressamente incaricati,
esperti nelle materie in discussione.