(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del
                           27 marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                 Sospensione dell'obbligo vaccinale

    1.  Per  tutti  i  nuovi  nati  a far data dal 1° gennaio 2008 e'
sospeso  nella  Regione del Veneto l'obbligo vaccinale disposto dalle
seguenti leggi:
      a) legge   6 giugno   1939,   n.   891  «Obbligatorieta'  della
vaccinazione antidifterica»;
      b) legge   5 marzo  1963,  n.  292  «Vaccinazione  antitetanica
obbligatoria»  e  successive  modificazioni e legge 20 marzo 1968, n.
419   «Modificazioni   alla  legge  5 marzo  1963,  n.  292,  recante
provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria»;
      c) legge   4 febbraio   1966,   n.  51  «Obbligatorieta'  della
vaccinazione antipoliomielitica»;
      d) legge   27   maggio  1991,  n.  165  «Obbligatorieta'  della
vaccinazione contro l'epatite virale B».
    2.  Le  vaccinazioni  previste  dalle  leggi  di  cui al comma 1,
continuano  a  costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e
per  gli  effetti  di  quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  29 novembre  2001  «Definizione dei livelli
essenziali  di assistenza» e dalla vigente normativa in materia; tali
vaccinazioni  sono  offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende
unita'   locali   socio-sanitarie   (ULSS),   restando  inserite  nel
calendario  vaccinale dell'eta' evolutiva, approvato e periodicamente
aggiornato  dalla  giunta  regionale,  in  conformita' agli indirizzi
contenuti   nel  vigente  piano  nazionale  vaccini,  secondo  quanto
previsto dalla normativa statale in materia.
    3.  E'  fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992,
n.  210  «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di   tipo   irreversibile   a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,
trasfusioni   e somministrazione   di   emoderivati»   e   successive
modificazioni  e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 «Disposizioni in
materia   di   indennizzo   a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da
complicanze   di   tipo   irreversibile   a   causa  di  vaccinazioni
obbligatorie».