(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sospensione dell'obbligo vaccinale 1. Per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008 e' sospeso nella Regione del Veneto l'obbligo vaccinale disposto dalle seguenti leggi: a) legge 6 giugno 1939, n. 891 «Obbligatorieta' della vaccinazione antidifterica»; b) legge 5 marzo 1963, n. 292 «Vaccinazione antitetanica obbligatoria» e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 «Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria»; c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 «Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica»; d) legge 27 maggio 1991, n. 165 «Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B». 2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS), restando inserite nel calendario vaccinale dell'eta' evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla giunta regionale, in conformita' agli indirizzi contenuti nel vigente piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia. 3. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» e successive modificazioni e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie».