(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 31 del
                           27 marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifica  dell'Art.  1  del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2
«Regolamento  per  il  trattamento  di dati sensibili e giudiziari in
attuazione  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Art. 20,
                    comma 2 e Art. 21, comma 2)».

    1.  L'Art.  1  del  regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  1  (Oggetto).  -  1.  Il  presente  regolamento,  ai sensi
dell'Art.   20,   comma 2   e  dell'Art.  21,  comma 2,  del  decreto
legislativo30 giugno  2003,  n.  196 «Codice in materia di protezione
dei  dati  personali»,  identifica  i  tipi  di  dati e le operazioni
eseguibili  da  parte  della  giunta regionale nonche' da parte delle
aziende  ULSS, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricerca e
cura  a carattere scientifico della Regione del Veneto, delle aziende
universitarie  di  qualsiasi  tipo  e natura operanti nell'ambito del
servizio  sanitario  regionale, degli enti, agenzie regionali e degli
altri  enti  sui  quali  la  Regione  esercita  poteri di indirizzo e
controllo,   con  rferimento  ai  trattamenti  di  dati  sensibili  e
giudiziaria:
      a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di
interesse pubblico individuate dalla parte II del decreto legislativo
n. 196/2003;
      b) autorizzati  da espressa disposizione di legge per rilevanti
finalita'  di  interesse  pubblico,  ove in via legislativa non siano
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
    2.   L'idenificazione   dei  tipi  di  dati  e  delle  operazioni
eseguibili   di   cui   al   comma 1   e'   aggiornata  ed  integrata
periodicamente con apposito regolamento.