(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 31 del 27 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'Art. 1 del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2 «Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Art. 20, comma 2 e Art. 21, comma 2)». 1. L'Art. 1 del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 20, comma 2 e dell'Art. 21, comma 2, del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale nonche' da parte delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico della Regione del Veneto, delle aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale, degli enti, agenzie regionali e degli altri enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, con rferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziaria: a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla parte II del decreto legislativo n. 196/2003; b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalita' di interesse pubblico, ove in via legislativa non siano specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili. 2. L'idenificazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili di cui al comma 1 e' aggiornata ed integrata periodicamente con apposito regolamento.