(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16
                            aprile 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione  Molise,  ai  sensi  della  legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della Costituzione», in
conformita' ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,
promuove   ed   incentiva   lo   sviluppo   delle  organizzazioni  di
volontariato,   salvaguardandone  l'autonomia,  riconosce  il  valore
sociale   e   la   funzione   dell'attivita'  del  volontariato  come
espressione    di    partecipazione,   solidarieta',   pluralismo   e
sussidiarieta'   e   ne   favorisce   l'apporto   originale   per  il
perseguimento   delle   finalita'   di   carattere  sociale,  civile,
culturale.
    2.  Le finalita' di carattere sociale, civile e culturale, di cui
al comma 1, sono cosi' individuate:
      a) le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti nel
campo  degli  interventi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari, con
particolare  riferimento allo sviluppo di una cultura solidale e agli
interventi nelle fasce del bisogno e dell'esclusione sociale;
      b) le finalita' di carattere civile sono quelle:
        1) relative al miglioramento della qualita' della vita e alla
promozione dei diritti di cittadinanza;
        2) tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla
protezione  del  territorio  da ogni forma di degrado e inquinamento,
con  particolare  riferimento  a  quello  urbano, boschivo, costiero,
fluviale e lacustre;
        3) riferite alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi
di  rischio,  con particolare riferimento alla protezione civile e al
soccorso alle popolazioni interessate da eventi calamitosi;
      c) le  finalita'  di  carattere  culturale sono quelle relative
alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed
artistico  e  alla promozione e allo sviluppo delle attivita' ad esse
connesse.
    3.  Le attivita' relative alle finalita' di cui al comma 2 devono
tendere  alla  eliminazione  degli  ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo e l'uguaglianza della persona.