(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16 aprile 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della Costituzione», in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, promuove ed incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' del volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta', pluralismo e sussidiarieta' e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile, culturale. 2. Le finalita' di carattere sociale, civile e culturale, di cui al comma 1, sono cosi' individuate: a) le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo di una cultura solidale e agli interventi nelle fasce del bisogno e dell'esclusione sociale; b) le finalita' di carattere civile sono quelle: 1) relative al miglioramento della qualita' della vita e alla promozione dei diritti di cittadinanza; 2) tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del territorio da ogni forma di degrado e inquinamento, con particolare riferimento a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre; 3) riferite alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile e al soccorso alle popolazioni interessate da eventi calamitosi; c) le finalita' di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e allo sviluppo delle attivita' ad esse connesse. 3. Le attivita' relative alle finalita' di cui al comma 2 devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l'uguaglianza della persona.