(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2007)

                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  27 dicembre  2006,  n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancia  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria  2007)  che all'Art. 1, comma 660 cosi' dispone: «Per gli
esercizi  2007,  2008  e  2009,  le  regioni  a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  concordano,  entro il
31 marzo  di  ciascun  anno,  con  il Ministero dell'economia e delle
finanze  il  livello  complessivo  delle  spese  correnti  e in conto
capitale,   nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza  con  li
obiettivi  di  finanza  pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine
entro   il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  il  presidente  dell'ente
trasmette  la  proposta  di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze.  In  caso  di  mancato  accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi  territori  provvedono,  alle finalita' di cui ai commi da
676  a  695,  le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento  e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite
dai  rispettivi  statuti  di  autonomia  e  dalle  relative  norme di
attuazione.  Qualora  le  predette  regioni  e  province autonome non
provvedano,  entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli
enti  locali  dei  rispettivi territori, le disposizioni previste per
gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.»;
    Visto  inoltre  l'Art.  1,  comma 663  della  medesima  legge che
prevede:  «Resta  ferma  la  facolta'  delle regioni e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilita'   interno   nei  confronti  dei  loro  enti  ed  organismi
strumentali,   nonche'  per  gli  enti  ad  ordinamento  regionale  o
provinciale.»;
    Considerato  comunque  che, le disposizioni contenute nelle leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 30 comma e 119, 2
comma, della Costituzione;
    Visto  l'Art. 3, comma 48, della legge regionale 23 gennaio 2007,
n.  1  -  (Disposizioni  per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale  della  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia), che prevede
che:  «Al  fine  di  contribuire  al perseguimento degli obiettivi in
materia  di  patto  di  stabilita'  e  di  contenimento  della  spesa
pubblica,   come   concordati   tra   Stato   e  Regione  nell'ambito
dell'annuale stipula del patto medesimo, l'Amministrazione regionale,
su  proposta  dell'assessore  regionale  per  le autonomie locali, di
concerto   con   l'assessore  regionale  alle  risorse  economiche  e
finanziarie,  previo  parere  del  Consiglio  delle autonomie locali,
individua,  con regolamento, gli enti locali tenuti al rispetto dello
stesso  e  determina,  tenendo  conto  delle  peculiarita' degli enti
medesimi, i vincoli, i criteri e le modalita' per il loro concorso al
perseguimento dei citati obiettivi.»
    Visto  l'Art.  3,  comma 49, della legge regionale n. 1/2007, che
cosi'  dispone:  «l`Amministrazione  regionale,  per il tramite della
Direzione  centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie
locali,  d'intesa  con  la  direzione  centrale  risorse economiche e
finanziarie,  attiva  il  monitoraggio  degli adempimenti relativi al
patto  di  stabilita'  interno,  attraverso  delle  rilevazioni,  con
modalita' e termini fissati nel regolamento di cui al comma 48»;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Regione n. 091/Pres. del
28 marzo  2006  con il quale sono stati individuati per l'anno 2006 i
criteri e le modalita' per il concorso delle Province, dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, e delle comunita' montane con
popolazione   superiore   a  50.000  abitanti,  della  Regione,  alla
realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione
al  patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo alle peculiarita'
degli enti stessi;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere all'individuazione dei
criteri  e  delle  modalita'  per il concorso degli enti locali della
Regione  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, per l'anno 2007
e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;
    Ritenuto,   altresi',  per  esigenze  di  continuita',  di  dover
estendere  le  regole  del  patto previste per l'anno 2007 anche agli
anni 2008 e 2009;
    Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale
di   concertazione   da   parte   dei  rappresentanti  dell'A.N.C.I.,
dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;
    Considerato  che,  al  fine  di  favorire l'autonomia finanziaria
degli  enti locali, riconosciuta dall'Art. 119 della Costituzione, ed
in  ottemperanza,  comunque,  agli  obblighi  comunitari,  sono stati
individuati i seguenti obiettivi:
        conseguimento  dell'equilibrio economico di cui all'Art. 162,
comma 6,  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, indice di
sostenibilita' finanziaria di breve periodo;
      progressiva  riduzione  del  rapporto  tra  debito  e  prodotto
interno lordo nazionale, al fine di conseguire effetti positivi anche
sul  contenimento  della  spesa  per  interessi  e quindi della spesa
corrente  e  indirizzare  gli enti verso altre forme di finanziamento
delle spese in conto capitale diverse dall'indebitamento;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale n. 451 del 2 marzo
2007,  con  cui  e' stato approvato in via preliminare il regolamento
sul patto di stabilita';
    Sentito  il  Consiglio  delle autonomie locali che si e' espresso
favorevolmente nella seduta del 12 marzo 2007, con osservazioni;
    Visto  il  testo  regolamentare  come  modificato a seguito delle
osservazioni   formulate  dal  Consiglio  delle  autonomie  locali  e
ritenuto di approvarlo;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 566 del
16 marzo 2007;
                              Decreta:
      1.  E'  approvato  il  «Regolamento  per  la determinazione dei
criteri  e  delle  modalita'  per il concorso degli enti locali della
Regione,  per  la  realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica
adottati  con  l'adesione  al patto di stabilita' e crescita e per la
fissazione  dei  termini  e  delle  modalita'  per  l'attivazione del
connesso  monitoraggio,  ai  sensi  della  legge regionale 23 gennaio
2007,  n.  1,  Art. 3, commi 48 e 49», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                ILLY