(Provincia di Bolzano)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 15 del 10 aprile 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 569 del 28
febbraio 2007,
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente  regolamento  disciplina ai sensi dell'art. 5-bis
della  legge  provinciale  14  dicembre  1999,  n. 10,  e  successive
modifiche, il contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle
imprese   agricole,   di  seguito  denominata  anagrafe  provinciale,
istituita presso la Ripartizione provinciale agricoltura.
   2.   L'anagrafe  provinciale  raccoglie  le  informazioni  di  cui
all'allegato   A  relative  alle  imprese  agricole  che  operano  in
provincia  di Bolzano e che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti
con la pubblica amministrazione.
   3.  Si intende per impresa agricola il soggetto pubblico o privato
esercente  attivita'  agricola,  forestale  o agroalimentare ai sensi
dell'art.  2135 codice civile. Ai fini dell'applicazione del presente
regolamento   le   persone  fisiche  che  esercitano,  in  forma  non
imprenditoriale,  un'attivita' ai sensi dell'art. 2135 codice civile,
sono equiparate all'impresa agricola.
   4.  Ogni  impresa  agricola ha una posizione univoca nell'anagrafe
provinciale.
   5.   L'anagrafe  provinciale  e'  parte  del  Sistema  informativo
agricolo  forestale della provincia autonoma di Bolzano (SIAF) di cui
all'art. 2.