(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 48 del 28 novembre 2006)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
             Assunzioni di personale presso la provincia

    1.  Allo  scopo  di  garantire, con caratteri di adeguatezza e di
continuita', la prosecuzione del regolare espletamento delle funzioni
provinciali,   in   particolare  di  quelle  attualmente  svolte  dal
personale  provinciale  con  rapporto  di  lavoro a tempo determinato
disciplinato  dal  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro del
personale  delle  autonomie  locali,  la provincia puo' procedere, in
deroga all'Art. 9, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n.
7  (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma
di  Trento), all'assunzione di personale a tempo indeterminato per la
copertura  del  numero di posti stabilito con la deliberazione di cui
al  comma 7 entro il limite massimo del numero dei relativi contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  in  essere alla data di entrata in
vigore   di  questa  legge,  esclusi  i  contratti  conclusi  per  la
sostituzione  di  personale  assente. Il numero dei posti non puo' in
ogni caso superare le duecento unita'.
    2.  Alla  copertura  del  numero  di posti di cui al comma 1, con
eventuale  arrotondamento  in favore delle modalita' di assunzione di
cui alla lettera a), si procede nei seguenti modi:
      a) per  la  meta'  dei posti, attingendo alle graduatorie degli
idonei   dei   concorsi  pubblici  di  cui  al  comma 6  dell'Art.  4
(Fissazione  della  dotazione complessiva del personale provinciale e
del  relativo  limite  di  spesa) della legge provinciale 29 dicembre
2005,  n. 20, o mediante concorsi pubblici indetti ai sensi dell'Art.
37  della  legge  provinciale  n.  7  del  1997; per i fini di questa
disposizione le predette graduatorie previste dalla legge provinciale
n. 20 del 2005 sono prorogate fino al 31 dicembre 2008;
      b) per  i  restanti posti si provvede mediante l'assunzione dei
vincitori dei concorsi riservati per titoli ed esami disciplinati dai
successivi commi; per gli eventuali posti non coperti in tale modo si
procede secondo quanto previsto dalla lettera a).
    3. Sono ammessi ai concorsi riservati i soggetti, in possesso dei
requisiti  di  accesso  per  la  qualifica  a concorso previsti dalla
normativa  vigente,  che  al termine di scadenza per la presentazione
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso non abbiano in corso
rapporti  di lavoro a tempo indeterminato, nella stessa qualifica per
la quale e' indetto il concorso o superiore, con gli enti destinatari
del  contratto  collettivo  provinciale di lavoro del personale delle
autonomie  locali  e  comunque  con gli enti di cui all'Art. 2, e che
abbiano  positivamente  maturato presso la provincia, con rapporto di
lavoro  a tempo determinato, disciplinato dal contratto collettivo di
cui  al  comma 1  e  costituito  in  esito  a selezione pubblica o ad
avviamento  dalle  liste  di  collocamento o a trasferimento da altro
ente  pubblico,  almeno trecentosessantacinque giorni di servizio dal
10 gennaio  2002  alla  data  di  entrata  in vigore di questa legge,
estremi  compresi.  Tale  periodo  deve  essere  stato maturato nella
stessa  qualifica per la quale e' indetto il concorso o superiore. E'
ammessa l'iscrizione ad una sola procedura concorsuale, salvo il caso
in  cui  il  periodo  minimo  prescritto da questo comma sia maturato
interamente in ciascuna delle figure professionali messe a concorso.
    4. I titoli valutabili sono stabiliti con i bandi di concorso nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 7.
    5.  I  contratti  di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1
possono  essere  prorogati,  anche  in deroga ai limiti vigenti, sino
alla copertura del posto disposta ai sensi del comma 6.
    6.  In  sede di assunzione, la determinazione di approvazione del
contratto  di  lavoro  indica  gli estremi del rispettivo rapporto di
lavoro   a  tempo  determinato,  considerato  ai  fini  del  comma 1,
relativamente  risolto.  Per  la  durata  del contratto collettivo di
riferimento,  vigente  alla  data  di  stipulazione  del contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  e' fatto divieto di stipulare nuovi
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  per  lo  svolgimento di
funzioni  assimilabili  a  quelle  oggetto  del contratto di lavoro a
termine risolto.
    7. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, previo parere
della  competente  commissione  permanente del Consiglio provinciale,
stabilisce  i  criteri uniformi per ogni qualifica volti a consentire
l'espletamento  delle  procedure  di  assunzione di cui alla presente
legge e, in particolare, individua i posti per i quali procedere alle
assunzioni  nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, le modalita'
e  i  tempi  di  assunzione  con ricorso alle vigenti graduatorie dei
concorsi pubblici di cui al comma 2, lettera a), le singole procedure
concorsuali da indire con la rispettiva indicazione delle qualifiche,
delle figure professionali e del numero dei posti, i criteri generali
di  valutazione  del  periodo  di servizio richiesto per l'accesso ai
concorsi riservati e dei titoli, i criteri applicativi del divieto di
cui al comma 6.
    8.  La  dotazione complessiva del personale provinciale stabilita
dall'Art.  4,  comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 20 del
2005, e' incrementata di un numero di posti pari a quello individuato
ai sensi del comma 7.
    9.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge,
ai fini della riassunzione di personale a termine si applicano, fermo
restando  quanto  previsto  dai  commi 5  e  6  nonche' dall'Art. 37,
comma 5,  ultimo  periodo, della legge provinciale n. 7 del 1997, gli
intervalli  temporali  minimi  previsti  dall'Art.  5,  comma 3,  del
decreto  legislativo  6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
direttiva 1999/1970/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).
    La  presente  disposizione non puo' essere derogata dai contratti
collettivi.
    10.  Per le procedure concorsuali e selettive indette a decorrere
dall'entrata  in  vigore  di  questa  legge  per  la  costituzione di
rapporti  di  lavoro a tempo indeterminato e determinato, la tassa di
ammissione e' rispettivamente stabilita nel massimo di 25 euro e di 5
euro,  rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
    11.  Nell'individuazione  del personale provinciale da trasferire
per  effetto  della  legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in
materia   di   governo  dell'autonomia  del  Trentino),  o  di  altre
disposizioni  di legge che prevedono forme di mobilita' del personale
provinciale, si procede prioritariamente, nell'ambito della mobilita'
disposta  d'ufficio,  nei  confronti  di  quello  assunto ai sensi di
questa legge.