(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all'Art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2007 1. Le disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all'Art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), recanti modifiche, rispettivamente, all'Art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio) e all'Art. 16, comma 47 e 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, (legge finanziaria 1998), si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2007- 2008. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 12 aprile 2007 ILLY