(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 16 del 18 aprile 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Differimento  dell'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
diritto  allo  studio  di  cui  all'Art.  6, commi 1 e 2, della legge
                         regionale n. 1/2007

    1.  Le  disposizioni  in  materia  di  diritto allo studio di cui
all'Art.  6, commi 1 e 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(legge   finanziaria   2007),   recanti  modifiche,  rispettivamente,
all'Art.  3  della  legge  regionale  2  aprile  1991,  n.  14 (Norme
integrative  in  materia di diritto allo studio) e all'Art. 16, comma
47  e  48,  della  legge  regionale  12  febbraio  1998, n. 3, (legge
finanziaria   1998),   si   applicano   a   decorrere  dall'esercizio
finanziario  2008,  con  effetto a valere sugli assegni di studio per
l'anno scolastico 2007- 2008.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 12 aprile 2007
                                ILLY