(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, (legge finanziaria 2007); Visto in particolare l'Art. 7, commi 14 e 15, ai sensi dei quali, al fine di offrire agli studenti universitari servizi abitativi ed, eventualmente, servizi accessori di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti regionali per il diritto e le opportunita' allo studio universitario, agli enti pubblici, singoli o associati, a consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, nonche' a enti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore del diritto allo studio, giuridicamente riconosciuti, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari, contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a vent'anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla spesa ammissibile; Visto il comma 18 del medesimo Art. 7 il quale prevede che con regolamento regionale siano definiti i criteri, le modalita', le tipologie d'intervento, le procedure e le priorita' per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dai commi 14 e 15; Visto il testo del regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, Art. 7, comma 18 (legge finanziaria 2007), predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca; Ritenuto di approvare il suddetto regolamento ed i relativi allegati; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 707 del 29 marzo 2007; Decreta: 1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, Art. 7, comma 18 (legge finanziaria 2007)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY