(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
            della Regione Umbria n. 12 del 21 marzo 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'Art.
90,  comma 25  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge
finanziaria 2003»):
      a) disciplina  le  modalita'  di  affidamento  del  servizio di
gestione  degli  impianti  sportivi  di  proprieta' degli enti locali
territoriali non gestiti direttamente dagli stessi;
      b) garantisce,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'Art.  90,
comma 24  della  legge  n.  289/2002,  la  massima  fruibilita' degli
impianti  sportivi  da parte di cittadini, di associazioni e societa'
sportive,  di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole,
per la pratica di attivita' sportive, ricreative e sociali, dirette a
soddisfare gli interessi generali della collettivita';
      c) valorizza  il  sistema degli impianti sportivi pubblici e la
cultura    dell'associazionismo    sportivo    territoriale,    delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche prive di fini
di lucro; valorizza, altresi', le esperienze territoriali produttrici
di modelli di gestione efficaci, gia' sperimentati nel territorio;
      d) riconosce  la  funzione  formativa delle attivita' motorie e
sportive,   in  particolare  l'importanza  delle  scienze  motorie  e
sportive  nella  rete  di  aiuto  sociale,  nel  rafforzamento  delle
relazioni   interpersonali,   nel  superamento  dei  disagi  e  delle
dipendenze;
      e) promuove una adeguata attivita' informativa sul doping e sui
rischi per la salute che questo comporta.