(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 21 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'Art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003»): a) disciplina le modalita' di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprieta' degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi; b) garantisce, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 90, comma 24 della legge n. 289/2002, la massima fruibilita' degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e societa' sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attivita' sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettivita'; c) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche prive di fini di lucro; valorizza, altresi', le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, gia' sperimentati nel territorio; d) riconosce la funzione formativa delle attivita' motorie e sportive, in particolare l'importanza delle scienze motorie e sportive nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei disagi e delle dipendenze; e) promuove una adeguata attivita' informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta.