(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Istituzione e finalita' del parco naturale 1. E' istituito il parco naturale dei Colli di Bergamo ai sensi dell'Art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). 2. Il parco naturale dei Colli di Bergamo e' istituito per le seguenti finalita': a) conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarita' geologiche, formazioni paleontologiche, comunita' biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici; b) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali; c) promuovere attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative e culturali compatibili; d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali; e) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici; f) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici. 3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale dei Colli di Bergamo», allegata alla presente legge.