(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

    1.   La  Regione,  sentito  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica   (INFS)   quale   autorita'   abilitata  a  dichiarare  la
sussistenza  delle  condizioni  previste,  disciplina con la presente
legge  ai  sensi  dell'Art.  9, comma 1, lettera c), e comma 2, della
direttiva  79/409/CEE  del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione  degli  uccelli  selvatici,  la  cattura  di uccelli da
richiamo  prevista  dall'Art.  4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio).
    2.  Il  Consiglio  regionale  approva  con  legge,  entro il mese
di giugno di ogni anno, il piano elaborato dalla giunta regionale con
cui  e'  individuato  il  numero massimo di impianti da abilitare per
provincia  e  il  numero  massimo  dei richiami vivi da catturare per
singola specie consentita e complessivamente per ogni provincia.
    3.  Le  catture  sono  attuate  secondo le disposizioni contenute
nell'allegato D  della  legge  regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme
per   la   protezione   della   fauna   selvatica  e  per  la  tutela
dell'equilibrio  ambientale  e disciplina dell'attivita' venatoria) e
hanno  lo  scopo  di  ricostituire  annualmente,  ove  necessario, il
patrimonio  di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti
in  Lombardia,  anche  in  relazione alla Guida alla disciplina della
caccia  nell'ambito  della  direttiva  79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici pubblicata nell'agosto 2004 dalla Commissione
europea.
    4. La giunta regionale puo' adottare provvedimenti di limitazione
o  sospensione  delle  catture  autorizzate  qualora  si  riscontrino
fluttuazioni  negative nello stato di conservazione delle popolazioni
delle specie oggetto di cattura in deroga.
    5.  Entro  il  mese di febbraio di ogni anno, la Regione provvede
agli  adempimenti  di  cui  all'Art.  19-bis, comma 5, della legge n.
157/1992.
    6.  La Regione, al fine di incentivare l'attivita' di allevamento
di  uccelli  utilizzabili  come  richiami  vivi,  approva e finanzia,
tramite  apposite  convenzioni,  specifici  progetti  di  allevamento
proposti  dalle  associazioni  ornitologiche  riconosciute  a livello
regionale e nazionale.