(Pubblicata  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                  Lombardia n. 9 del 2 marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli investimenti pubblici, ai
                    sensi della legge n. 144/1999

    1.  Il nucleo di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n.
144  (Misure  in  materia  di  investimenti, delega al Governo per il
riordino  degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
disciplina  l'INAIL,  nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali),  gia'  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale  n.  2764  del 22 dicembre 2000, assume la denominazione di
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi
della legge n. 144/1999, di seguito denominato Nucleo, e svolge tutte
le  funzioni  di  supporto nelle fasi di programmazione, valutazione,
attuazione  e  verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati dalla Regione.
    2.  Il  Nucleo  si  articola in  un comitato d'indirizzo e in due
distinte unita' tecniche.
    3.  Il  comitato  d'indirizzo  e'  composto  dal Presidente della
giunta  regionale  o  suo  delegato,  che lo presiede, dall'Assessore
competente   in   materia   di   opere  pubbliche,  o  suo  delegato,
dall'Assessore  competente  in  materia  di  risorse, o suo delegato,
dall'Assessore competente in materia di territorio, o suo delegato, e
dai coordinatori delle unita' tecniche di cui al comma 2. Il comitato
d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno al fine di definire
gli  indirizzi  generali  dell'attivita'  delle  unita' tecniche e di
valutare  i  risultati  conseguiti sulla base di una relazione finale
sull'attivita' svolta dalle stesse.
    4.   Le   due  unita'  tecniche,  dotate  di  autonoma  capacita'
valutativa  e  di  piena responsabilita' in relazione agli aspetti di
propria  competenza, sono l'Unita' tecnica Programmazione e finanze e
l'Unita' tecnica Lavori pubblici.
    5.   All'Unita'   tecnica  programmazione  e  finanze  competono:
funzioni  di  supporto  alla  programmazione e valutazione di piani e
programmi, di valutazione dei progetti di investimento, di promozione
e  diffusione  di  strumenti  metodologici;  funzioni di promozione e
sostegno  della  collaborazione fra settore pubblico e privato per la
realizzazione,   la   gestione   ed   il   finanziamento   di   opere
infrastrutturali  di  interesse  pubblico, avvalendosi della societa'
finanziaria  regionale.  Spettano,  in particolare, all'Unita' tecica
programmazione e finanze:
      a) le  funzioni  del  nucleo  di  valutazione  regionale di cui
all'Art.  5  della  legge  regionale  28 ottobre  1996,  n. 31 (Norme
concernenti  la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti
infrastrutturali  di  rilevanza  regionale.  Sostituzione dell'Art. 5
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);
      b) le   funzioni   dell'Unita'  regionale  per  la  finanza  di
progetto,   di  cui  all'Art.  1,  comma 12,  della  legge  regionale
2 febbraio  2001,  n.  3  (Modifiche  ed  integrazioni a disposizioni
legislative  regionali  in materia di assetto istituzionale, sviluppo
economico,  territorio  e  ambiente  e  infrastrutture e servizi alla
persona,  finalizzate  all'attuazione  del  DPEFR  ai sensi dell'Art.
9-ter della legge regionale n. 34/1978);
      c) le  funzioni  di valutazione dei programmi e progetti di cui
alla   legge   regionale   14 dicembre  1991,  n:  33  (Modifiche  ed
integrazioni  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della  regione»  e  successive  modificazioni.  Istituzione del fondo
ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL));
      d) le  funzioni  di valutazione dei programmi e progetti di cui
alla  legge  regionale  29 giugno  1998,  n.  10 (Disposizioni per la
valorizzazione,  lo  sviluppo  e  la tutela del territorio montano in
attuazione della legge n. 97/1994);
      e) le  funzioni  di  valutazione  dei  programmi  integrati  di
sviluppo  locale (PISL) e dei Contratti di Recupero Produttivo di cui
alla  legge  regionale  14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata
regionale)   e   al  regolamento  regionale  12 agosto  2003,  n.  18
(Regolamento  attuativo  della  legge  regionale  14 marzo 2003, n. 2
«Programmazione negoziata regionale»).
    6.  All'Unita'  tecnica  Lavori  pubblici  compete la funzione di
formulare  pareri in merito a' progetti di lavori pubblici, assumendo
le  funzioni  del  Consiglio  regionale  dei  lavori pubblici, di cui
all'Art. 3, commi 85 e seguenti della legge regionale 5 gennaio 2000,
n.  1  (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dallo  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). A tal fine
l'Unita'  tecnica  verifica la congruita' tecnico- amministrativa dei
progetti  alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al
settore delle opere pubbliche.
    7. Con una o piu' deliberazioni della giunta regionale:
      a) sono  specificate  le  funzioni  di  cui  ai  commi 5  e  6,
prevedendo  l'osservanza  dei  criteri  e  modalita'  stabiliti dalle
singole  leggi  d'intervento  e  da  altre  disposizioni,  nonche' le
modalita' di espressione dei pareri di cui ai commi 9 e 10, anche con
riferimento al livello progettuale richiesto;
      b) e'  determinata  la  composizione delle due unita' tecniche,
nel rispetto dei seguenti criteri:
        1) coordinamento dell'Unita' tecnica Programmazione e finanze
affidato  al Direttore generale della Presidenza, o suo delegato, che
partecipa con diritto di voto all'unita' di cui al comma 6;
        2) coordinamento dell'Unita' tecnica Lavori pubblici affidato
al direttore generale competente in materia di opere pubbliche, o suo
delegato,  che  partecipa  con  diritto di voto alla unita' di cui al
comma 5;
        3) numero dei componenti dell'Unita' tecnica programmazione e
finanze  non  superiore  a  14,  di cui non piu' di otto nominati tra
soggetti   esterni   all'Amministrazione   e  dotati  di  qualificata
esperienza e professionalita' nel settore di competenza;
        4)  numero dei componenti dell'Unita' tecnica Lavori pubblici
non  superiore  a  21,  di  cui  non piu' di 16 nominati tra soggetti
esterni  all'Amministrazione  e  dotati  di  qualificata esperienza e
professionalita'  nel  settore di competenza, anche in rappresentanza
delle  autonomie  locali  e  funzionali; alle riunioni possono essere
invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni statali
per le materie di competenza;
      c) sono  determinate  le modalita' di nomina dei componenti, di
organizzazione  e  di funzionamento delle unita' tecniche, la durata,
nonche' i compensi spettanti ai componenti esterni prevedono:
        1)  che  il  conferimento  degli  incarichi  avvenga  con  le
modalita'  di  cui  al  comma 2  dell'Art.  7  della  legge regionale
23 luglio  1996,  n.  16 (Ordinamento della struttura organizzativa e
della dirigenza della giunta regionale), sulla base delle valutazioni
dei curricula presentati dai candidati;
        2)  che le attivita' di supporto e di segreteria delle unita'
tecniche  siano  assicurate  dalle  Direzioni regionali competenti in
materia di programmazione integrata e di opere pubbliche.
    8.  Ai  componenti  delle  unita'  tecniche  di cui al comma 4 si
applicano  le  cause  di esclusione e incompatibilita' previste dalla
legge  regionale  6 aprile  1995,  n.  14  (Norme  per  le  nomine  e
designazioni di competenza della regione).
    9. I pareri di cui al comma 6 riguardano:
      a) progetti  relativi  a  lavori  pubblici  sussidiati  di  cui
all'Art.  3,  comma 76, della legge regionale n. 1/2000, di qualsiasi
natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;
      b)  progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale
di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;
      c) ogni  altro  oggetto sottoposto su richiesta delle Direzioni
generali interessate;
      d) opere  di  edilizia  sanitaria  di  importo  superiore  a 25
milioni  di  euro, finanziate per almeno il cinquanta per cento dalla
Regione  e/o  dallo  Stato, ricomprese in accordi di programma quadro
sottoscritti con il Governo nazionale;
      e) ogni  altro  oggetto  previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
    10.   Sono   sottoposti   al  parere  delle  strutture  regionali
territoriali  competenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  secondo
criteri stabiliti dal Nucleo di cui al presente articolo:
      a) i  progetti relativi a lavori sussidiati d'importo superiore
a  300 mila euro ed inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i
limiti  stabiliti  dall'Art.  3,  comma 77,  della legge regionale n.
1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati;
      b) i   progetti   relativi  a  lavori  pubblici  di  competenza
regionale  d'importo  superiore  a  300  mila euro ed inferiore a 7,5
milioni di euro.
    11.  I  pareri  di  cui ai commi 9 e 10 sono resi rispettivamente
entro  novanta  e  sessanta  giorni dalla data di presentazione della
richiesta  e  sono  soggetti  al  silenzio  assenso.  Per  i progetti
relativi  agli  interventi  previsti in accordo di programma quadro i
pareri  sono  resi  entro  quarantacinque  giorni  e sono soggetti al
silenzio assenso.
    12.  La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le
modalita'  di  verifica, anche con riferimento al livello progettuale
richiesto,  dell'attuazione  degli  interventi,  di  cui  all'Art. 3,
comma 76,  della  legge  regionale n. 1/2000, attenendosi ai seguenti
criteri:
      a) responsabilita'   dell'ente  appaltante  relativamente  alla
variazione  e all'approvazione dei progetti, alle perizie di variante
in  corso  d'opera,  agli  accordi  bonari,  alle vertenze relative a
contenziosi  insorti  con  le  imprese  in corso d'opera o in sede di
collaudo, alle proposte di risoluzione di contratti;
      b) verifica,  da  parte  delle  competenti strutture regionali,
della coerenza dell'attuazione degli interventi con i pareri espressi
ai  sensi  dei  commi 9  e  10,  sulla  base di attestazioni rese dal
responsabile   unico   del   procedimento   dell'ente  appaltante  ad
integrazione  delle  funzioni  previste  dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al quadro economico;
      c) controllo  tecnico  e amministrativo relativo all'attuazione
dell'intervento,  anche  ai sensi dell'Art. 3, comma 106, della legge
regionale n. 1/2000.
    13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo,  il  Nucleo,  nelle  componenti  del comitato d'indirizzo e
delle  due  unita' tecniche, e' insediato dal Presidente della giunta
regionale,  o  suo  delegato;  le  unita'  tecniche sono composte dai
soggetti  che  alla  data  di  insediamento  compongono  il Nucleo di
valutazione  di  cui  alla  legge regionale n. 31/1996 e il Consiglio
regionale dei lavori pubblici di cui alla legge regionale n. 1/2000 e
sono  coordinate  rispettivamente  dai soggetti indicati dal comma 7,
lettera b),  numeri 1 e 2). Fino alla pubblicazione della delibera di
cui al comma 7 continuano ad applicarsi le modalita' di funzionamento
previste  per  il  Consiglio  regionale  dei lavori pubblici e per il
Nucleo di valutazione di cui alla legge regionale n. 31/1996.
    14.  Sono abrogati, con decorrenza dalla data di insediamento del
Nucleo di cui al presente articolo:
      a) l'Art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme
concernenti  la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti
infrastrutturali  di  rilevanza  regionale.  Sostituzione dell'Art. 5
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);
      b) i  commi da  85  a  98  dell'Art.  3  della  legge regionale
5 gennaio  2000,  n.  1  (Riordino  del  sistema  delle  autonomie in
Lombardia.  Attuazione del decreto legisltativo 31 marzo 1998, n. 112
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»);
      c) il  comma 12  dell'Art.  1  della legge regionale 2 febbraio
2001,  n.  3  (Modifiche  ed  integrazioni a disposizioni legislative
regionali  in  materia  di assetto istituzionale, sviluppo economico,
territorio  e  ambiente  e  infrastrutture  e  servizi  alla persona,
finalizzate  all'attuazione  del DPEFR ai sensi dell'Art. 9-ter della
legge regionale n. 34/1978).
    15.  A  decorrere dalla data di insediamento del Nucleo di cui al
presente  articolo ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o
deliberazioni regionali al Nucleo di valutazione previsto dalla legge
144/1999 e dalla legge regionale n. 31/1996, all'Unita' regionale per
la  finanza  di  progetto  nonche'  al Consiglio regionale dei lavori
pubblici  si  intende  fatto,  rispettivamente, alle Unita' di cui al
comma 4.