(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 18 del 2 maggio 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n. 670,  recante  «Approvazione  del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il Presidente della Giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto  l'art.  20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23,
recante  «Principi  per la democratizzazione, la semplificazione e la
partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme  in
materia di procedimento amministrativo»;
   Visto  il Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno
2000,  n. 9-27/Leg. e s.m. recante «Regolamento concernente modalita'
e  termini  di  rendicontazione  e di verifica delle attivita', degli
interventi  e  delle  opere  nonche'  degli  acquisti  agevolai dalla
Provincia,  ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23»;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 625 di data 30
marzo  2007,  recante  «Ulteriori modifiche al Decreto del Presidente
della  giunta  provinciale  5  giugno 2000, n. 9-27/Leg. (Regolamento
concernente  modalita'  e  termini  di  rendicontazione e di verifica
delle  attivita',  degli  interventi  e  delle  opere  nonche'  degli
acquisti  agevolati  dalla  Provincia,  ai  sensi, dell'art. 20 della
legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23)»,
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.

   1.  All'art. 1 del Decreto del Presidente della giunta provinciale
5  giugno  2000,  n. 9-27/Leg.  (Regolamento  concernente modalita' e
termini  di  rendicontazione  e  di  verifica  delle attivita', degli
interventi  e  delle  opere  nonche'  degli  acquisti agevolati dalla
Provincia,  ai sensi dall'art. 20 della legge provinciale 30 novembre
1992,   n. 23)   e   successive   modifiche,  di  seguito  denominato
Regolamento, al comma 3, dopo le parole «legge provinciale 9 novembre
1990,  n. 29  (Norme  in  materia  di  autonomia delle scuole, organi
collegiali  e  diritto  allo studio)» sono aggiunte le parole «e alla
legge   provinciale   7  agosto  2006,  n. 5  (Sistema  educativo  di
istruzione e formazione del Trentino)».