(Provincia di Trento) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 2 maggio 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo»; Visto il Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m. recante «Regolamento concernente modalita' e termini di rendicontazione e di verifica delle attivita', degli interventi e delle opere nonche' degli acquisti agevolai dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 625 di data 30 marzo 2007, recante «Ulteriori modifiche al Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. (Regolamento concernente modalita' e termini di rendicontazione e di verifica delle attivita', degli interventi e delle opere nonche' degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi, dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23)», Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 1 del Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. (Regolamento concernente modalita' e termini di rendicontazione e di verifica delle attivita', degli interventi e delle opere nonche' degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dall'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, al comma 3, dopo le parole «legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)» sono aggiunte le parole «e alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)».