(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
    1.  La  presente  legge  disciplina  il  trasporto  di salme e di
cadaveri   all'interno   del   territorio   della   Regione  Toscana,
nell'osservanza  delle  disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   10  settembre  1990,  n.  285  (Regolamento  di  polizia
mortuaria).
    2.  Ai  fini  della presente legge, si definisce «salma» il corpo
umano  rimasto  privo  di finzioni vitali, prima dell'accertamento di
morte.
    3.  Ai fini della presente legge si definisce «cadavere» la salma
una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.
    4.  Ai  fini  della  presente  legge  e' escluso dalla nozione di
trasporto  di  salma  o  di  cadavere  il  trasferimento  della salma
nell'ambito  della struttura sanitaria in cui e' avvenuto il decesso;
tale  trasporto  e'  svolto  da  personale  che a nessun titolo possa
essere collegato ad un soggetto esercente l'attivita' funebre.