(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e definizioni
1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di
cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana,
nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia
mortuaria).
2. Ai fini della presente legge, si definisce «salma» il corpo
umano rimasto privo di finzioni vitali, prima dell'accertamento di
morte.
3. Ai fini della presente legge si definisce «cadavere» la salma
una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.
4. Ai fini della presente legge e' escluso dalla nozione di
trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma
nell'ambito della struttura sanitaria in cui e' avvenuto il decesso;
tale trasporto e' svolto da personale che a nessun titolo possa
essere collegato ad un soggetto esercente l'attivita' funebre.