(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 27 aprile 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'Art. 36-bis nella legge regionale n. 64/2006 1. Dopo l'Art. 36 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (legge finanziaria per l'anno 2007), e' inserito il seguente: «Art. 36-bis (Interventi per il superamento della crisi idrica dell'Isola di Giannutri). - 1. Per l'anno 2007 e fino al completamento dell'impianto di produzione di acqua potabile in corso di realizzazione sull'isola di Giannutri, la giunta regionale e' autorizzata ad erogare in favore dell'Autorita' di ambito territoriale (AATO) n. 6 «Ombrone» i fondi necessari al trasporto di acqua potabile tramite navi cisterna. 2. All'onere di spesa di cui al comma 1, stimato in euro 490.00,00, si provvede con le risorse stanziate sulla unita' previsionale di base (UPB) 426 «Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - spese correnti» del bilancio annuale 2007.».