(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 9 del 27 aprile 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Inserimento dell'Art. 36-bis nella legge regionale n. 64/2006
    1.  Dopo  l'Art. 36 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64
(legge finanziaria per l'anno 2007), e' inserito il seguente:
    «Art.  36-bis  (Interventi  per il superamento della crisi idrica
dell'Isola   di   Giannutri).   -  1.  Per  l'anno  2007  e  fino  al
completamento  dell'impianto di produzione di acqua potabile in corso
di  realizzazione  sull'isola  di  Giannutri,  la giunta regionale e'
autorizzata   ad   erogare   in   favore   dell'Autorita'  di  ambito
territoriale  (AATO) n. 6 «Ombrone» i fondi necessari al trasporto di
acqua potabile tramite navi cisterna.
    2.  All'onere  di  spesa  di  cui  al  comma 1,  stimato  in euro
490.00,00,   si  provvede  con  le  risorse  stanziate  sulla  unita'
previsionale di base (UPB) 426 «Azioni di sistema per la tutela delle
risorse idriche - spese correnti» del bilancio annuale 2007.».