(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 14 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attivita' di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonche' quale componente significativo della civilta' e dell'identita' della societa' sarda. 2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell'Art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attivita' teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalita' del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualita' artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna. 3. La Regione e gli enti pubblici territoriali, ai sensi del capo VI del titolo IV della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), promuove la cultura dello spettacolo anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le altre regioni, le istituzioni e i centri culturali e di ricerca, i soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, primariamente in ambito europeo e mediterraneo.