(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 9 maggio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni dell'Art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 1. L'Art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) e' sostituito dal seguente: «Art. 3. Norme regolamentari regionali - 1. Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale adotta i seguenti regolamenti: a) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale volto a disciplinare i seguenti aspetti: 1) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonche' per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa; 2) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti; 3) la determinazione delle superfici minime degli impianti; 4) la disciplina delle fattispecie di incompatibilita' degli impianti esistenti; 5) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei comuni degli impianti incompatibili; 6) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo; 7) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici; 8) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili; 9) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno; 10) le modalita' di trasmissione alla Regione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante; 11) la fissazione delle condizioni alte a qualificare gli impianti di pubblica utilita'; 12) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneita' tecnica; b) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali di cui all'Art. 5, comma 1-bis.».