(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 9
                            maggio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni dell'Art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13
    1.   L'Art.  3  della  legge  regionale  23 luglio  2003,  n.  13
(Disciplina  della rete distributiva dei carburanti per autotrazione)
e' sostituito dal seguente:
    «Art.  3.  Norme  regolamentari  regionali  - 1. Per l'attuazione
della   presente   legge   la  giunta  regionale  adotta  i  seguenti
regolamenti:
      a) regolamento  per gli impianti di distribuzione di carburanti
situati  lungo  la  rete  non  autostradale  volto  a  disciplinare i
seguenti aspetti:
        1)  i  criteri  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni, ivi
compresa  l'ipotesi  di  domande  concorrenti,  nonche'  per  la loro
sospensione,   decadenza   e   revoca,  applicando  il  principio  di
semplificazione amministrativa;
        2)  la  disciplina  delle  modifiche  e  delle  distanze  tra
impianti;
        3) la determinazione delle superfici minime degli impianti;
        4)  la disciplina delle fattispecie di incompatibilita' degli
impianti esistenti;
        5)  la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da
parte dei comuni degli impianti incompatibili;
        6)   la  disciplina  del  collaudo  degli  impianti  e  delle
modifiche non soggette a collaudo;
        7)   i   criteri   per   la  disciplina  del  rilascio  delle
attestazioni   comunali   per   il   prelievo  di  carburante  presso
distributori automatici;
        8)  le  limitazioni  al  rilascio  delle autorizzazioni degli
impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;
        9)  la  disciplina  degli  orari  di  apertura,  dei turni di
riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;
        10)  le  modalita' di trasmissione alla Regione, da parte dei
comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;
        11)  la  fissazione  delle  condizioni alte a qualificare gli
impianti di pubblica utilita';
        12)  la  definizione  dei  criteri  e  dei  requisiti  per il
rilascio  delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso
privato e per le verifiche di idoneita' tecnica;
      b) regolamento  per gli impianti di distribuzione di carburanti
situati  lungo  la rete autostradale e i raccordi autostradali di cui
all'Art. 5, comma 1-bis.».