(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 6 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione Abruzzo, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'Art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina con la presente legge i servizi automobilistici di trasporto pubblico di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa al fine di: a) tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato; b) garantire la sicurezza dei viaggiatori e la qualita' dei servizi offerti; c) stabilire le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilita' delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza regionale non compresi nella rete dei servizi minimi essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni; d) eliminare le rendite e i diritti di esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.