(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del
                           6 giugno 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

    1.  La  Regione  Abruzzo,  in  attuazione del decreto legislativo
19 novembre  1997,  n.  422  (conferimento  alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a  norma  dell'Art.  4,  comma 4  della  legge 15 marzo 1997, n. 59),
disciplina  con  la  presente  legge  i  servizi  automobilistici  di
trasporto  pubblico  di  competenza  regionale esercitati senza oneri
finanziari  a carico della Regione Abruzzo da imprese di trasporto in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa al fine di:
      a) tutelare  la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del
mercato;
      b) garantire  la  sicurezza  dei  viaggiatori e la qualita' dei
servizi offerti;
      c) stabilire  le  condizioni idonee al migliore soddisfacimento
della  domanda  di  mobilita'  delle  persone nell'ambito dei servizi
automobilistici  di  competenza regionale non compresi nella rete dei
servizi  minimi  essenziali  di  cui alla legge regionale 23 dicembre
1998,  n.  152  (norme per il trasporto pubblico locale) e successive
modificazioni;
      d) eliminare  le rendite e i diritti di esclusivita' attraverso
il  graduale  passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.