(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2007)
                            IL PRESIDENTE
    Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale  da  parte  del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR),  ed  in  particolare l'Art. 88 (Applicazione della normativa
sugli   aiuti   di   Stato)  e  l'Art.  89  (Finanziamenti  nazionali
integrativi);
    Visto  il  regolamento  (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n. 1698/2005, ed in particolare
l'Art.  57,  comma 2, secondo il quale i programmi di sviluppo rurale
possono  comprendere aiuti di Stato a favore delle misure di cui agli
articoli 25  e  52  dello  stesso regolamento o di operazioni facenti
parte  delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (CE)
n.  1698/2005,  non rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 36
del Trattato;
    Visto  il  Programma  di  sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
autonoma  Friuli-Venezia Giulia (PSR), riapprovato in via preliminare
con  delibera  della  giunta  regionale n. 434 del 2 marzo 2007 e che
prevede,  quale misura derivante dall'Art. 28 del regolamento (CE) n.
1698/2005,  la  Misura  123  Accrescimento  del  valore  aggiunto dei
prodotti  agricoli  e forestali», Azione 1 - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli;
    Vista  la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  pluriennale  e  annuale  della Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia»  (legge  finanziaria  2007)  ed, in
particolare,  l'Art.  7,  comma  152,  per il quale l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  erogare  finanziamenti  integrativi al
Programma  di Sviluppo Rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n.
1698/2005, secondo le condizioni contenute nelle schede di misura del
medesimo Programma e relativi regolamenti di attuazione;
    Considerato  che,  al  fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi  individuati  dal  PSR, l'Amministrazione regionale intende
finanziare,  attraverso  risorse  integrative  previste  dal bilancio
regionale, interventi cosi' come descritti dalla Misura 123 del PSR -
Azione I;
    Considerato  inoltre  che  per  misure del PSR non rientranti nel
campo  di  applicazione  dell'Art.  36  del  Trattato  e'  necessario
identificare  l'aiuto  di Stato conformemente all'allegato li', punto
9.B,  del  regolamento  (CE)  n.  1974/2006  e,  nel  caso di specie,
adottare  provvedimento  formale  al  fine  di  ottenere il numero di
protocollo e fornire il riferimento al regolamento di esenzione della
Commissione in virtu' del quale e' stata introdotta la misura
    Visto  il  regolamento (CE) n. 70/2001 del 12gennaio2001 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese, pubblicato sulla
Gazzetta  ufficiale  delle  comunita'  europee  (GUCE) n. L 10 del 13
gennaio  2001,  cosi'  come modificato dal regolamento (CE) 1857/2006
del  15  dicembre 2006, pubblicato sulla GUCE n. [358 del 16 dicembre
2006;
    Visto   il  «Regolamento  per  la  concessione  di  finanziamenti
integrativi  al  PSR  per investimenti in aziende di trasformazione e
commercializzazione  di prodotti agricoli, in esecuzione dell'Art. 7,
comma   152,   della  legge  regionale  n.  1/2007»,  predisposto  in
conformita'  del  regolamento., n. 70/2001, cosi' come modificato dal
regolamento (CE) n. 1857/2006;
    Ritenuto pertanto di approvare il medesimo quale provvedimento di
applicazione  nella  Regione  del  regolamento  (CE) n. 1698/2005 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo  sviluppo  rurale  ed  in esecuzione dell'Art. 7, comma 152, della
legge regionale n. 1/2007»;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 571 di data
16 marzo 2007;
                              Decreta:
    1.   E'   approvato   il   «Regolamento  per  la  concessione  di
finanziamenti  integrativi  al  PSR  per  investimenti  in aziende di
trasformazione   e   commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  in
esecuzione  dell'Art.  7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio
2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia)», nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY