(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 24 del 12 giugno 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

1.  La  presente legge, nel rispetto della programmazione regionale e
comunitaria,  disciplina  l'attivita'  dell'agriturismo allo scopo di
sostenere l'agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee
di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte
a:  a)  favorire  lo  sviluppo  ed  il  riequilibrio  del  territorio
agricolo, rurale e forestale;
b) favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e
nelle  zone  di  cui  alla  legge  regionale  2  aprile  2002,  n.  6
(Disciplina  delle  comunita'  montane) attraverso l'integrazione del
reddito  agricolo  e  il  miglioramento  delle  condizioni  di vita e
l'incremento dell'occupazione;
c)  favorire  il recupero del patrimonio edilizio e ambientale rurale
rappresentativo  dei  valori  ambientali  e  paesaggistici, storici e
culturali della nostra regione;
d)  sostenere  e  valorizzare  i  prodotti  tipici e tradizionali, le
produzioni agricole di qualita' e biologiche e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
e)  tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura del
mondo rurale;
f)  favorire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle
tradizioni rurali.