(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 giugno 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Finalita' della presente legge sono altresi' la vivibilita' e il decoro degli spazi urbani edificati, da perseguirsi tramite il recupero, la manutenzione ed il miglioramento della qualita' degli spazi pubblici, degli edifici e degli altri manufatti che ivi prospettano, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali.».