(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del
                           6 giugno 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                        Modifiche all'Art. 1
    1.  Dopo  il  comma 3  dell'Art. 1 della legge regionale 5 agosto
1987,  n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo
e altri interventi programmati) e' aggiunto il seguente comma:
    «3-bis.   Finalita'   della   presente  legge  sono  altresi'  la
vivibilita'  e il decoro degli spazi urbani edificati, da perseguirsi
tramite  il  recupero,  la  manutenzione  ed  il  miglioramento della
qualita'  degli spazi pubblici, degli edifici e degli altri manufatti
che  ivi prospettano, nel rispetto della legislazione statale vigente
in materia di tutela di beni culturali.».