(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del
                           6 giugno 2006)
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Beni   regionali       1.   I   beni  di  proprieta'  della  Regione,
disciplinati  dalla  presente  legge,  costituiscono  il demanio e il
patrimonio  regionale  ai  sensi  degli  articoli 822  e seguenti del
codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
    2.  Il  regime  giuridico  dei  beni del demanio e del patrimonio
regionale  si  applica  anche  ai diritti reali della Regione su beni
appartenenti  ad  altri  soggetti  ai  sensi dell'Art. 825 del codice
civile.
    3.   E'  fatta  salva  l'autonomia  patrimoniale  del  Consiglio,
disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni
sull'autonomia  del Consiglio regionale - assemblea legislativa della
Liguria) e successive modifiche ed integrazioni.