(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 giugno 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Beni regionali 1. I beni di proprieta' della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. 2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'Art. 825 del codice civile. 3. E' fatta salva l'autonomia patrimoniale del Consiglio, disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria) e successive modifiche ed integrazioni.