(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale
            della Regione Sicilia n. 10 del 2 marzo 2007)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Personale del Corpo forestale della Regione
    1.  Nelle  more  della  riforma del Corpo forestale della Regione
siciliana,  in attuazione del riordino delle carriere di cui all'Art.
76  della  legge  regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto
dall'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto
dei  principi  di cui all'Art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
alla  legge  6  marzo  1992, n. 216 e alle norme concernenti il Corpo
forestale  dello  Stato,  nell'ambito  delle  dotazioni organiche del
personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono istituiti:
      a) per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli
1,  2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
87;
      b) per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'Art. 1 del
decreto  legislativo  3  aprile  2001,  n.  155,  come modificato dal
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
      c)  per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale,
i  ruoli  dei  funzionari  direttivi  tecnici forestali articolati in
analogia  con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b)
del presente comma.
    2.  Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in
attuazione  dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
dei  decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 9 e 10 del 22
giugno  2001,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato rispettivamente:
      a)  in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli
2  e  30  del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  201, come
modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
      b)  in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli
7,  13,  34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come
modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
    3.  Il  personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma
1, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10  e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia nn. 9 e 10 del
22  giugno  2001,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in categoria D.
    4.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale del
Dipartimento  foreste,  il  Presidente  della  Regione  stabilisce le
competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni
all'interno  delle rispettive categorie e l'organico del personale di
cui alla presente legge.
    5.  Al  fine  di  far  fronte  al  fabbisogno  organico dei ruoli
istituiti   con   la   presente  legge,  il  dirigente  generale  del
Dipartimento  foreste  applica  le procedure concorsuali disciplinate
dalle  norme in atto in vigore per l'assunzione delle analoghe figure
professionali del Corpo forestale dello Stato.
    6.  Al personale del Corpo forestale della Regione Sicilia di cui
alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali
e  viene  attribuita l'indennita' mensile pensionabile corrisposta in
misura  pari  alle  corrispettive  qualifiche del personale del Corpo
forestale dello Stato.
    7.   L'indennita'   mensile   pensionabile  da  corrispondere  ai
funzionari  direttivi  tecnici  forestali  di cui alla lettera c) del
comma  1  e'  attribuita  in  misura  pari  a  quella prevista per il
personale  dei  ruoli  di  cui  all'Art.  1 del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155 ed articolata in analogia.
    8.  In  fase  di  prima  applicazione  della  presente  legge, il
personale  gia'  dei ruoli del Corpo forestale della Regione Sicilia,
tenuto conto del disposto dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio
2000,  n. 10, essendo gia' inquadrato in categorie e posizioni di cui
ai  decreti  presidenziali  nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione Sicilia n. 33 del 2 luglio
2001,  e'  inquadrato,  anche  in  soprannumero, nelle qualifiche del
ruolo  previsto  con  la presente legge nella rispettiva categoria di
appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la
relativa   indennita'   mensile   pensionabile.   Per   la  eventuale
progressione  di  carriera,  al  suddetto  personale  si applicano le
analoghe  anzianita'  in  atto  in  vigore per il personale del Corpo
forestale dello Stato.
    9.  Per  le  finalita'  del presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio  finanziario  2006, la spesa di 750 migliaia di euro (UPB
2.4.1.1.1,   capitolo  150001),  cui  si  provvede  con  parte  delle
disponibilita'  dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento
1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo;
per  gli  esercizi  finanziari  successivi gli oneri, valutati in 750
migliaia  di  euro  annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale
della   Regione   per   il   triennio   2006-2008,   UPB   4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.
    10.  A  far  data  dalla pubblicazione della presente legge, sono
soppressi  i  ruoli  di  guardie,  sottufficiali,  agenti  tecnici ed
assistenti tecnici forestali della Tabella M della legge regionale 29
ottobre  1985,  n.  41  e tutte le norme in contrasto con la presente
legge.  Per  quanto non previsto si fa riferimento alle norme in atto
vigenti per il Corpo forestale dello Stato.