(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Sicilia n. 10 del 2 marzo 2007)
L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Personale del Corpo forestale della Regione
1. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione
siciliana, in attuazione del riordino delle carriere di cui all'Art.
76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto
dall'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto
dei principi di cui all'Art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
alla legge 6 marzo 1992, n. 216 e alle norme concernenti il Corpo
forestale dello Stato, nell'ambito delle dotazioni organiche del
personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono istituiti:
a) per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli
1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
87;
b) per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'Art. 1 del
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale,
i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in
analogia con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b)
del presente comma.
2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in
attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
dei decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 9 e 10 del 22
giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato rispettivamente:
a) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli
2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come
modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
b) in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli
7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come
modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
3. Il personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma
1, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia nn. 9 e 10 del
22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in categoria D.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale del
Dipartimento foreste, il Presidente della Regione stabilisce le
competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni
all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale di
cui alla presente legge.
5. Al fine di far fronte al fabbisogno organico dei ruoli
istituiti con la presente legge, il dirigente generale del
Dipartimento foreste applica le procedure concorsuali disciplinate
dalle norme in atto in vigore per l'assunzione delle analoghe figure
professionali del Corpo forestale dello Stato.
6. Al personale del Corpo forestale della Regione Sicilia di cui
alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali
e viene attribuita l'indennita' mensile pensionabile corrisposta in
misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo
forestale dello Stato.
7. L'indennita' mensile pensionabile da corrispondere ai
funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera c) del
comma 1 e' attribuita in misura pari a quella prevista per il
personale dei ruoli di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155 ed articolata in analogia.
8. In fase di prima applicazione della presente legge, il
personale gia' dei ruoli del Corpo forestale della Regione Sicilia,
tenuto conto del disposto dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, essendo gia' inquadrato in categorie e posizioni di cui
ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 2 luglio
2001, e' inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche del
ruolo previsto con la presente legge nella rispettiva categoria di
appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la
relativa indennita' mensile pensionabile. Per la eventuale
progressione di carriera, al suddetto personale si applicano le
analoghe anzianita' in atto in vigore per il personale del Corpo
forestale dello Stato.
9. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 750 migliaia di euro (UPB
2.4.1.1.1, capitolo 150001), cui si provvede con parte delle
disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento
1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo;
per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 750
migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.
10. A far data dalla pubblicazione della presente legge, sono
soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed
assistenti tecnici forestali della Tabella M della legge regionale 29
ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in contrasto con la presente
legge. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme in atto
vigenti per il Corpo forestale dello Stato.