(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 2 marzo 2007) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga Art. 1. Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica 1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'Art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti: «4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni. 5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresi' avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purche' munite di licenza per l'esercizio venatorio. 6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica e' attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4. 7. La fauna abbattuta, se commestibile, e' donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata puo' essere utilizzata a scopo di ripopolamento.». 2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresi' essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalita' ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico venatorie formulano le proposte di cui alla lettera p) del comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Le proposte, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere inoltrate anche dopo il trenta marzo di ogni anno, purche' in tempo utile per l'inserimento in calendario.