(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale
            della Regione Sicilia n. 10 del 2 marzo 2007)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
                               Art. 1.
     Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica
    1.  I  commi  4,  5,  6  e 7 dell'Art. 4 della legge regionale 1°
settembre  1997,  n.  33  e successive modifiche ed integrazioni sono
sostituiti dai seguenti:
    «4.  Le  operazioni  e  gli  interventi  di controllo della fauna
selvatica,  ivi  compresi  quelli  di cattura e di abbattimento, sono
attuati  dalle  ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a
mezzo  di  proprio  personale,  di dipendenti del Corpo delle guardie
forestali,  delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri
agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
    5.   Le   ripartizioni   faunistico-venatorie   possono  altresi'
avvalersi  dei  proprietari  e  dei conduttori dei fondi sui quali si
attuano  gli  interventi  e  delle guardie volontarie di associazioni
venatorie  ed  ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purche'
munite di licenza per l'esercizio venatorio.
    6.  Nei  parchi  regionali  e nelle riserve naturali il controllo
della  fauna  selvatica  e' attuato dalle guardie addette ai parchi o
alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
    7.  La fauna abbattuta, se commestibile, e' donata in beneficenza
ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata
puo' essere utilizzata a scopo di ripopolamento.».
    2.  Gli  interventi  di  controllo  della fauna selvatica possono
altresi'  essere  effettuati  anche  tramite  il  prelievo  venatorio
secondo  le modalita' ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A
tale scopo le ripartizioni faunistico venatorie formulano le proposte
di  cui alla lettera p) del comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale
1°  settembre  1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Le
proposte,   in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  possono  essere
inoltrate  anche  dopo il trenta marzo di ogni anno, purche' in tempo
utile per l'inserimento in calendario.