(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del 20 aprile 2007) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Valutazione dei titoli dei candidati 1. Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in attuazione dell'Art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, nella parte in cui richiamano, ai fini della valutazione dei titoli dei concorrenti, i decreti assessoriali di cui all'Art. 5, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, e all'Art. 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, benche' non sottoposti a controllo preventivo della Corte dei conti.