(Pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale della Regione Siciliana n. 21
                         del 4 maggio 2007)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone   fisiche   e   dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
                        attivita' produttive.

    1.  In  coerenza  con  il  patto  nazionale  per la salute per il
triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui
all'Art.  1,  comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con decorrenza dall'anno di imposta 2008:
      a) l'aliquota   dell'addizionale   regionale   all'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  di  cui  all'Art.  50, comma 3, del
decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 e' fissata all'1,4 per
cento;
      b) le   aliquote   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive  (Irap)  vigenti  nella  Regione,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  e  successive  modifiche e
integrazioni, e dell'Art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
e  all'Art.  60  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fatti
salvi  comunque  i  regimi  di  esenzione,  sono  innalzate al limite
massimo del 5,25 per cento.
    2.  Le  maggiori  entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale
regionale   all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche  e
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 1,
stimate  in  euro  287  milioni  per  ciascun anno, sono destinate al
finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009.
    3.  In attuazione dell'Art. 1, comma 796, lettera b), della legge
27  dicembre  2006,  n. 296, qualora si verifichino le condizioni ivi
previste,  l'assessore  regionale per la sanita' ne da' comunicazione
all'assessore  regionale  per  il  bilancio e le finanze, il quale e'
autorizzato   ad   adottare,  con  riferimento  all'anno  di  imposta
successivo,  il  provvedimento  di riduzione delle aliquote di cui al
comma 1.