(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 4 maggio 2007) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 1. In coerenza con il patto nazionale per la salute per il triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui all'Art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'anno di imposta 2008: a) l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'Art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' fissata all'1,4 per cento; b) le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) vigenti nella Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e dell'Art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e all'Art. 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, sono innalzate al limite massimo del 5,25 per cento. 2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 1, stimate in euro 287 milioni per ciascun anno, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009. 3. In attuazione dell'Art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora si verifichino le condizioni ivi previste, l'assessore regionale per la sanita' ne da' comunicazione all'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale e' autorizzato ad adottare, con riferimento all'anno di imposta successivo, il provvedimento di riduzione delle aliquote di cui al comma 1.