(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga il presente regolamento: Art. 1. Accesso ai documenti amministrativi 1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'Art. 28, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilita' della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalita' idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. 2. Il diritto di accesso puo' essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso. 3. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando l'amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 4. L'amministrazione regionale non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 5. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo. 6. Il diritto di accesso alla informazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). 7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, in forma integrale dei documenti. 8. Il diritto di accesso e' esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione, all'esercizio di attivita' amministrative dell'Amministrazione regionale. 9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali e' esercitato secondo i principi dell'Art. 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.