(Pubblicato  nel  suppl.  ord.  n.  2  del Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

il presente regolamento:
                               Art. 1.
                 Accesso ai documenti amministrativi

    1.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi, di cui all'Art. 28,
della  legge  regionale  4 luglio  2005,  n. 7 (Nuove disposizioni in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi),  consiste  nella  possibilita' della loro
conoscenza  mediante  visione,  estrazione di copia o altra modalita'
idonea  a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato
il contenuto.
    2.  Il  diritto  di  accesso  puo'  essere  esercitato da tutti i
soggetti  privati,  compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi,  che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto ed attuale,
corrispondente  ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e' richiesto l'accesso.
    3.   Sono   oggetto   del   diritto   di   accesso   i  documenti
amministrativi,  materialmente  esistenti al momento della richiesta,
formati  o  detenuti  stabilmente  dall'Amministrazione regionale. Il
diritto  di  accesso  e' esercitabile fino a quando l'amministrazione
regionale  ha  l'obbligo  di  detenere  i documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere.
    4. L'amministrazione regionale non e' tenuta ad elaborare dati in
suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
    5.   Non   sono   accessibili   le   informazioni   in   possesso
dell'amministrazione    che    non   abbiano   forma   di   documento
amministrativo.
    6.   Il  diritto  di  accesso  alla  informazione  ambientale  e'
disciplinato   dal   decreto   legislativo  19 agosto  2005,  n.  195
(attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale).
    7.  Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale Regione Piemonte, il deposito
o  altra  forma  di  pubblicita',  comprese quelle attuabili mediante
strumenti  informatici,  elettronici e telematici, in forma integrale
dei documenti.
    8.  Il  diritto  di accesso e' esercitato anche nei confronti dei
soggetti  privati  preposti  per  legge,  regolamento  o convenzione,
all'esercizio   di   attivita'   amministrative  dell'Amministrazione
regionale.
    9.  Il diritto di accesso dei consiglieri regionali e' esercitato
secondo  i principi dell'Art. 19 dello Statuto e delle relative norme
attuative.