(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006, art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che l'Amministrazione regionale al fine di attuare politiche di pari opportunita' tra donna e uomo, realizza proprie iniziative nonche' promuove e sostiene interventi anche in collaborazione con altri soggetti, oltre che interventi proposti da enti locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale e terzo settore e da soggetti di diritto pubblico e/o privato volti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunita' tra donna e uomo; Vista, altresi', la legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006, art. 7, comma 10 che prevede che la giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalita' per l'accesso di finanziamenti e contributi; Visto l'art. 30, comma 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", il quale prevede che l'Amministrazione regionale predetermini con regolamento i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi, qualora detti criteri e modalita' non siano gia' previsti dalla legge; Attesa, pertanto, la necessita' di provvedere alla definizione di un apposito atto regolamentare, recante disposizioni per l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi, nonche' per le iniziative dirette previste dalla citata legge regionale n. 12/2006; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale patrimonio e servizi generali - servizio pari opportunita' e ritenuto di approvarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1169 dd. 18 maggio 2007; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi e per l'attuazione delle iniziative dirette previsti in materia di pari opportunita' ai sensi dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006 (successive modifiche e integrazioni)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ILLY