(Provincia di Bolzano)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 23 del 5 giugno 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 440 del 12
febbraio 2007;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.

   1. Il comma 1, dell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta
provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
   «1.  Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni
delegate  nonche'  le  modalita'  di  richiesta e di erogazione delle
prestazioni  previdenziali, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della
legge  regionale  24  maggio  1992,  n. 4,  e  successive  modifiche,
dell'art.  2,  comma 2, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e
successive  modifiche, dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28
febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e dell'art. 13, comma 3,
della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.».
   2.  Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta
provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
   «2.  Il presente regolamento contiene disposizioni procedurali per
l'attuazione  della  legge  regionale  27  novembre  1993,  n. 19,  e
successive  modifiche,  concernente  l'indennita' di mobilita', della
legge  regionale  27  novembre  1995,  n. 12, e successive modifiche,
concernente  l'assegno  agli ex-combattenti e della legge regionale 9
dicembre   1976,   n. 14,  e  successive  modifiche,  concernente  le
provvidenze   per   il   riscatto   di   lavoro  all'estero  ai  fini
pensionistici.».