(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 5 giugno 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 440 del 12 febbraio 2007; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 1, dell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione delle prestazioni previdenziali, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.». 2. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «2. Il presente regolamento contiene disposizioni procedurali per l'attuazione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche, concernente l'indennita' di mobilita', della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, e successive modifiche, concernente l'assegno agli ex-combattenti e della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modifiche, concernente le provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici.».