(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Autonoma Valle
                  d'Aosta n. 24 del 12 giugno 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' ed oggetto

1.  Il  presente titolo, in attuazione degli artt. 117, comma quinto,
della  Costituzione, e 2, comma primo, lettere d), g), l) e q), della
legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle  d'Aosta),  nell'ambito  dei  principi  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante   attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa  alla
conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche' della
flora  e  della  fauna  selvatiche),  da'  attuazione  alla direttiva
92/43/CEE   del   Consiglio,   del  21  maggio  1992,  relativa  alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della  fauna  selvatiche,  e alla direttiva 79/409/CEE del consiglio,
del  2  aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici.  2.  I  procedimenti disciplinati dal presente titolo sono
intesi ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione  soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e
delle   popolazioni  di  fauna  e  flora  selvatiche  ai  fini  della
salvaguardia   della   biodiversita',  tenuto  conto  delle  esigenze
economiche,  sociali  e  culturali e delle particolarita' regionali e
locali.