(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 24 del 12 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. Il presente titolo, in attuazione degli artt. 117, comma quinto, della Costituzione, e 2, comma primo, lettere d), g), l) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nell'ambito dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), da' attuazione alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 2. I procedimenti disciplinati dal presente titolo sono intesi ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche ai fini della salvaguardia della biodiversita', tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle particolarita' regionali e locali.