(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 28 giugno 2007) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38-6250 del 25 giugno 2007: E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque, disciplina: a) gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e restituiti; b) gli obblighi e le modalita' di registrazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni. 2. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di: a) acquisire le informazioni necessarie per affinare il bilancio idrico e idrogeologico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto; b) acquisire informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi ed alla eventuale revisione dei parametri essenziali della derivazione; c) consentire la gestione dinamica del riparto delle disponibilita' idriche tra gli utenti legittimi dell'acqua al verificarsi di criticita' idrologiche di magra; d) acquisire informazioni sulla caratterizzazione quantitativa delle restituzioni.