(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del
                           28 giugno 2007)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
   Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 38-6250 del 25
giugno 2007:
                             E m a n a
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29
dicembre  2000,  n.  61  (Disposizioni  per  la  prima attuazione del
decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, in materia di tutela
delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque,
disciplina:  a)  gli  obblighi  di  installazione  e manutenzione dei
dispositivi  per  la  misurazione  delle portate e dei volumi d'acqua
derivati e restituiti;
   b) gli obblighi e le modalita' di registrazione e trasmissione dei
risultati delle misurazioni.
   2. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di:
   a)  acquisire  le informazioni necessarie per affinare il bilancio
idrico  e  idrogeologico  e  verificare  l'incidenza  del sistema dei
prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;
   b)  acquisire  informazioni  utili  alla  verifica  dei  volumi di
prelievo   concessi   ed   alla  eventuale  revisione  dei  parametri
essenziali della derivazione;
   c)   consentire   la   gestione   dinamica   del   riparto   delle
disponibilita'   idriche  tra  gli  utenti  legittimi  dell'acqua  al
verificarsi di criticita' idrologiche di magra;
   d)  acquisire  informazioni  sulla  caratterizzazione quantitativa
delle restituzioni.