(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 6 luglio 2007) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina le modalita' di affidamento degli impianti sportivi di proprieta' degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'Art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003). 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di proprieta' degli enti locali, o nelle loro disponibilita' per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o piu' attivita' sportive, esercitate anche a livello agonistico. 3. L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilita' da parte di cittadini, di associazioni e societa' sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attivita' sportive, ricreative e sociali ed e' garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' ed associazioni sportive che praticano le attivita' a cui l'impianto e' destinato. 4. La presente legge favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalita' di lucro.