(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  5  dicembre  2005,  n. 29, denominata
«Normativa   organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)» e successive
modifiche e integrazioni;
   Visto l'art. 96, della citata legge regionale n. 29/2005, il quale
prevede  finanziamenti  agevolati  a  medio  termine  a  favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio;
   Visto, in particolare, il comma 3 del menzionato art. 96, ai sensi
del  quale  con  apposito  regolamento  regionale  vengono definiti i
criteri,  la  procedura  e  le  modalita'  per  la  concessione delle
agevolazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n.
0353/Pres.,  pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al Bollettino
ufficiale  della  Regione n. 48 del 29 novembre 2006, con il quale e'
stato  emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge
regionale  n.  29/2005  in  materia di agevolazioni a medio termine a
favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio»;
   Considerato  che  l'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Regione  n.  0353/2006 prevede che le agevolazioni siano concesse nel
rispetto  delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE)
n.   69/2001   della   Commissione   del  12  gennaio  2001  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza  minore  («de  minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale
della Comunita' europea, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001;
   Considerato che il gia' richiamato regolamento (CE) 69/2001 non e'
piu'  in vigore dal 1 gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per
un  periodo  transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da
esso disciplinati;
   Visto  il  regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato in
Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea,  serie  L,  n. 379, del 28
dicembre 2006;
   Considerata  altresi'  la  necessita'  emersa  in  sede  di  prima
applicazione  di  apportare delle modifiche di tipo tecnico al citato
decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006;
   Ritenuto  necessario modificare il regolamento emanato con decreto
del   Presidente   della   Regione   n.  0353/2006,  con  particolare
riferimento  agli  articoli 3, 5, 7, 8, 11, 12, 20 e all'allegato A e
valutata  inoltre  l'opportunita'  di  inserire  un  nuovo  allegato,
denominato allegato B, al fine di adeguare il regolamento stesso alla
sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006;
   Ritenuto  pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli
3,  5,  7,  8,  11,  12, 20 e agli allegati del piu' volte menzionato
regolamento,   come   riportate   nel   testo  allegato  al  presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
   Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 1457 del 14
giugno 2007;
                              Decreta:
   1.  E  approvato,  per  le  motivazioni  espresse  in premessa, il
regolamento  recante  modifiche  e  integrazioni  al  «Regolamento di
esecuzione  dell'art.  96 della legge regionale n. 29/2005 in materia
di  agevolazioni  a medio termine a favore delle imprese commerciali,
turistiche  e  di servizio», emanato con decreto del Presidente della
Regione  15  novembre  2006,  n.  0353/Pres.,  nel  testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY