(Pubblicato  nel  supll.  ord.  al Bollettino ufficiale della Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge  regionale  n.  13  del  22 aprile 2004 e successive
modificazioni  ed  integrazioni concernente «Interventi in materia di
professioni»;
Visto,  in  particolare,  l'art.  10,  comma  2, della medesima legge
regionale  il  quale  prevede che l'amministrazione regionale conceda
finanziamenti per l'esercizio dell'attivita' professionale a soggetti
fisicamente svantaggiati;
Visto il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita'
per  la  concessione  di finanziamenti per l'esercizio dell'attivita'
professionale  da  parte  di  prestatori  di  attivita' professionali
ordinistiche  e  non  ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi
dell'art.  10,  comma  2, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13
(Interventi  in materia di professioni)», emanato con proprio decreto
11 novembre 2004, n. 0375/Pres.;
Ritenuto  di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le
richieste  piu'  ricorrenti  formulate  dai  professionisti, dopo una
valutazione sulla pertinenza ed opportunita' delle medesime;
Tenuto  conto,  inoltre, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 -
Testo  coordinato  con  le modifiche apportate in sede di conversione
dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 1, comma 1, lettera
b)   abroga  le  disposizioni  che  vietavano  ai  professionisti  di
svolgere,  anche parzialmente, pubblicita' informativa circa i titoli
e le specializzazioni professionali;
Richiamato,  infine,  il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti
di  importanza  minore  («de  minimis»)  nei quali rientrano pure gli
incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004;
Visto  il  testo  recante  le modifiche al Regolamento in parola come
predisposto  dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita'
e ricerca;
Atteso  che,  ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004,
in  merito  al  contenuto  dei  Regolamenti di esecuzione della legge
medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;
Constatato  che,  per  quanto  concerne  le  predette  modifiche,  la
Commissione  consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale
di data 15 giugno 2007;
Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 1498 di data 22
giugno 2007;
                              Decreta:
1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente le misure,
i  criteri  e  le  modalita'  per la concessione di finanziamenti per
l'esercizio  dell'attivita'  professionale  da parte di prestatori di
attivita'  professionali  ordinistiche e non ordinistiche fisicamente
svantaggiati,  ai  sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale
22  aprile  2004,  n.  13  (Interventi  in  materia di professioni)»,
emanato  con decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2.  E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di  osservare  e di fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a Regolamento della
Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY