(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 27 del 4 luglio 2007)
                            IL PRESIDENTE
Visto  il  combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge
regionale  27  marzo  1996,  n. 18, come sostituito dall'art. 6 della
legge  regionale  17  febbraio  2004,  n.  4  che  prevede che con il
Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente
della  Regione previa deliberazione della giunta regionale, secondo i
principi  e  i  criteri  di  cui all'art. 3-bis della legge regionale
medesima,  previo  confronto  con le organizzazioni sindacali nonche'
nel  rispetto  di  quanto  demandato  alla contrattazione collettiva,
l'Amministrazione   regionale  disciplina  le  materie  previste  dai
suddetti commi 2 e 3;
Visto  il  proprio decreto di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con
il  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  di  organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;
Visti  i  propri  decreti  di data 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. e di
data  23  maggio 2006 n. 0159/Pres., con i quali sono state apportate
delle modifiche al suddetto regolamento;
Ravvisata  l'opportunita' di operare talune ulteriori modificazioni e
integrazioni   al   regolamento   riferite,   in   particolare,  alla
collocazione   della   Direzione   centrale   Avvocatura   regionale,
nell'ambito  delle  strutture  della  Presidenza  della Regione, alla
procedura di approvazione del Piano triennale e Piano operativo;
Visto  il  CCRL  del  personale  del Comparto unico - Area dipendenti
regionali  non dirigenti - Quadriennio giuridico 1998-2001, stipulato
in data 14 marzo 2005 e, in particolare, l'art. 26 con il quale si e'
istituita un'area contrattuale denominata «Area forestale»;
Ravvisata  la  necessita',  in  esito  alle disposizioni contrattuali
sopra  richiamate,  di prevedere una specifica dotazione organica per
la suddetta Area forestale;
Ritenuto  altresi'  di  procedere  ad una riduzione complessiva della
dotazione organica pari al cinque per cento;
Esperito,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  della legge regionale
18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004,
il  confronto  con  le  Organizzazioni  sindacali e la Rappresentanza
sindacale unitaria dei dipendenti regionali in data 11 aprile 2007 in
ordine   al   documento   recante   «Modifiche   al   Regolamento  di
organizzazione  dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali
emanato  con  decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.
0277/Pres.,  come modificato con decreto del Presidente della Regione
21  aprile  2005,  n.  0110/Pres.  e con decreto del Presidente della
Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.»;
Visto il processo verbale della giunta regionale del giorno 13 aprile
2007, n. 879;
Vista  la nota dell'assessore all'organizzazione, personale e sistemi
informativi  di data 3 maggio 2007, n. prot. 1097, con la quale si e'
trasmesso   il   suddetto  documento  alla  Segreteria  generale  del
Consiglio  regionale ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 3,
comma   4,  della  legge  regionale  n.  18/1996,  del  parere  della
competente Commissione consiliare;
Atteso   che   il   termine  posto  al  Consiglio  regionale  per  la
formulazione  del  parere  stesso  risulta  decorso  con  conseguente
possibilita',  pertanto, di procedere, a prescindere da detto parere,
ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo,
della  legge  regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 6 della
legge regionale n. 4/2004;
Ritenuto di procedere alle modifiche al Regolamento di organizzazione
sopra evidenziate;
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale del giorno 14 giugno
2007, n. 1449;
                              Decreta:
1.  Sono  approvate  le  modifiche  al «Regolamento di organizzazione
dell'Amministrazione  regionale  e  degli  Enti regionali», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione.
                                ILLY