(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  ai  titoli I «Disposizioni Generali» e VI «Sanzioni, norme
transitorie  e  finali» della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
«Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di energia, di utilizzo del
                  sottosuolo e di risorse idriche».

    1.  Al  titolo  I  della  legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di energia, di utilizzo del
sottosuolo   e   di  risorse  idriche)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) dopo il comma 9 dell'Art. 1 e' aggiunto il seguente:
      «9-bis. La giunta regionale individua con gli enti locali forme
e  modi  per  favorire il raccordo delle funzioni con ferite ai sensi
della presente legge.»;
      b) il comma 1 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Le  reti,  gli  impianti e le altre dotazioni patrimoniali
destinati   all'esercizio  dei  servizi  costituiscono  dotazione  di
interesse   pubblico.   Gli   enti  locali  non  possono  cederne  la
proprieta';  possono,  tuttavia,  conferire tale proprieta', anche in
forma  associata,  esclusivamente  a  societa'  di  capitali  con  la
partecipazione   totalitaria  di  capitale  pubblico  incedibile.  Le
societa'  non  possono  essere  costituite  nella  forma  di societa'
consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile. Resta ferma
la  normativa  statale  in  materia  di  proprieta' delle reti, degli
impianti  e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali in capo a societa'
quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul
territorio lombardo.»;
      c) dopo il comma 1 dell'Art. 2 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Possono partecipare alle societa' di capitali di cui al
comma  1  anche  soggetti diversi dagli enti locali che alla data del
31 dicembre   2005   risultavano   proprietari  di  reti  e  impianti
strumentali  all'erogazione  del servizio. La sottoscrizione da parte
di  tali  soggetti  della  partecipazione  al  capitale sociale nelle
predette  societa'  puo'  essere  effettuata  esclusivamente mediante
conferimento  in  natura  di  reti,  di  impianti e dei relativi rami
d'azienda.  Lo  statuto  sociale deve prevedere disposizioni tali per
cui  in  nessun  caso  ai predetti soggetti sia consentito acquistare
diritti  di  voto  nell'assemblea  generale in misura percentualmente
superiore  a  quelli  loro  spettanti  in  forza delle partecipazioni
inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.»;
      d) il comma 2 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Gli  enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i
casi  nei quali l'attivita' digestione delle reti e degli impianti e'
separata   dall'erogazione   dei   servizi.   Qualora   sia  separata
dall'attivita'   di   erogazione  dei  servizi,  la  gestione  ditali
dotazioni   spetta,   di   norma,  ai  proprietari  delle  stesse.  I
proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia
di  appalti  di  lavori  pubblici  e  di  servizi  per l'attivita' di
gestione  delle  proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il
modello   gestionale  prescelti  devono,  comunque,  prioritariamente
salvaguardare  l'integrita'  delle  dotazioni  nel  tempo  e  la loro
valorizzazione.»;
      e) dopo il comma 6 dell'Art. 2 e' inserito il seguente:
      «6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale
rientrano  nella  piena  disponibilita'  di  quest'ultimo.  Salvo  il
verificarsi  di  situazioni  di  eccezionalita' e urgenza, gli stessi
beni,   se   realizzati  durante  il  periodo  di  affidamento,  sono
totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, cosi' da
garantirne  il  trasferimento  all'ente  locale a titolo gratuito con
modalita'  che  assicurino  il  rispetto della disciplina nazionale e
comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la
durata  degli  affidamenti  in  conformita'  con  le disposizioni del
presente comma.»;
      f) il comma 1 dell'Art. 13 e' sostituito dal seguente:
      «1.   La   Regione  considera  prioritaria  l'educazione  e  la
formazione  nel  settore  dei servizi per favorire lo sviluppo di una
cultura  del  servizio  pubblico  che  coinvolga  le istituzioni, gli
operatori  e  i  cittadini-utenti  e  incentiva  iniziative  volte al
risparmio  energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e
al contenimento dei consumi della risorsa idrica.»;
      g) dopo l'Art. 13 e' aggiunto il seguente:
      «Art.  13-bis  (Potere  sostitutivo  della  Regione).  -  1. La
Regione,  negli  ambiti  di  propria  competenza  legislativa  e  nel
rispetto   del  principio  di  leale  collaborazione,  con  specifico
riferimento  alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai
sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti
locali,  anche  riuniti  in  Autorita' d'ambito, in caso di accertata
inattivita' nel compimento di atti obbligatori per legge.
      2.  Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la
giunta  regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario
ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto.
      3.  Il  commissario  ad  acta  e'  nominato  per un termine non
superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.».
    2.  Al  titolo VI della legge regionale n. 26/2003 sono apportate
le seguenti modifiche:
      a) il comma 5 dell'Art. 54 e' sostituito dal seguente:
      «5.  L'attivita' sanzionatoria prevista dal decreto legislativo
n.  152/1999 e dal comma 4, nonche' l'introito dei relativi proventi,
competono  ai comuni, alle province e alle Autorita' per i profili di
rispettiva competenza.»;
      b) al  comma  1  dell'Art. 55 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'Art.
3, comma 4.»;
      c) il comma 15 dell'Art. 55 e' abrogato.