(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ai titoli I «Disposizioni Generali» e VI «Sanzioni, norme transitorie e finali» della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche». 1. Al titolo I della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 9 dell'Art. 1 e' aggiunto il seguente: «9-bis. La giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni con ferite ai sensi della presente legge.»; b) il comma 1 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente: «1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprieta'; possono, tuttavia, conferire tale proprieta', anche in forma associata, esclusivamente a societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le societa' non possono essere costituite nella forma di societa' consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a societa' quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.»; c) dopo il comma 1 dell'Art. 2 e' inserito il seguente: «1-bis. Possono partecipare alle societa' di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette societa' puo' essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.»; d) il comma 2 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attivita' digestione delle reti e degli impianti e' separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, la gestione ditali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attivita' di gestione delle proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrita' delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.»; e) dopo il comma 6 dell'Art. 2 e' inserito il seguente: «6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilita' di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalita' e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, cosi' da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalita' che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformita' con le disposizioni del presente comma.»; f) il comma 1 dell'Art. 13 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.»; g) dopo l'Art. 13 e' aggiunto il seguente: «Art. 13-bis (Potere sostitutivo della Regione). - 1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, anche riuniti in Autorita' d'ambito, in caso di accertata inattivita' nel compimento di atti obbligatori per legge. 2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto. 3. Il commissario ad acta e' nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.». 2. Al titolo VI della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell'Art. 54 e' sostituito dal seguente: «5. L'attivita' sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 152/1999 e dal comma 4, nonche' l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorita' per i profili di rispettiva competenza.»; b) al comma 1 dell'Art. 55 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'Art. 3, comma 4.»; c) il comma 15 dell'Art. 55 e' abrogato.