(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
    Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26/1993

    1.  Alla  legge  regionale  16 agosto  1993,  n. 26 (Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per la tutela dell'equilibrio
ambientale  e  disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al comma 3 dell'Art. 13 sono soppresse le parole «utile alla
fauna  selvatica» e sono aggiunte alla fine le parole «comprese tutte
le  aree in cui l'esercizio venatorio e' vietato dalla presente legge
e,  in  particolare, dalle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 4, e
agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.»;
      b) al  comma  4 dell'Art. 13 le parole «, compresi quelli» sono
soppresse;
      c) l'alinea   del  comma  3  dell'Art.  14  e'  sostituita  dal
seguente:
      «3.  I piani hanno validita' fino alla loro modifica secondo le
esigenze e devono prevedere:»;
      d) dopo il comma 6 dell'Art. 14 e' aggiunto il seguente:
      «6-bis.   Gli   appostamenti  fissi  esistenti  alla  data  del
31 dicembre  2005,  compresi,  a seguito di successiva inclusione, in
aree  nelle  quali  e'  vietata  la  caccia  per  effetto  dei  piani
provinciali  di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a
seguito  di  modifica  dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti
alla  disciplina  prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di
cui all'Art. 25, comma 8, seconda parte.».