(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

    1.   La  Regione,  sentito  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica   (INFS),   quale   autorita'  abilitata  a  dichiarare  la
sussistenza   delle  condizioni  richieste,  con  la  presente  legge
disciplina,  ai  sensi  dell'Art.  9,  comma 1, lettera c) e comma 2,
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa
alla  conservazione  degli  uccelli selvatici, e con riferimento alla
stagione  venatoria  2006/2007,  la  cattura  di  uccelli da richiamo
prevista  dall'Art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per il prelievo
venatorio).
    2.  Le  catture  in  deroga  sono attuate secondo le disposizioni
contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26
(Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e per la tutela
dell'equilibrio  ambientale  e disciplina dell'attivita' venatoria) e
hanno   lo   scopo   di   ricostituire   il  patrimonio,  attualmente
insufficiente,  di  richiami  vivi  dei  cacciatori  da  appostamento
residenti in Lombardia.
    3.  La  giunta  regionale  puo'  adottare,  sentita  la  Consulta
faunistico-venatoria   regionale,   provvedimenti  di  limitazione  o
sospensione   delle   catture   autorizzate  qualora  si  riscontrino
fluttuazioni  negative dello stato di conservazione delle popolazioni
delle specie oggetto di cattura in deroga.
    4.  Entro  il  30 giugno 2007, la Regione trasmette al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri, al Ministro per gli affari regionali e
autonomie  locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,
al  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari e forestali, al
Ministro  per  le  politiche europee, nonche' all'INFS, una relazione
sull'attuazione  delle  deroghe  di  cui  al  presente articolo; tale
relazione   e'   altresi'   trasmessa   alle  competenti  commissioni
parlamentari.
    5.  La Regione, al fine di incentivare l'attivita' di allevamento
di  uccelli  utilizzabili  come  richiami  vivi,  approva e finanzia,
tramite  apposite  convenzioni,  specifici  progetti  di  allevamento
proposti   dalla   Federazione  omicoltori  italiani  (FOI)  e  dalle
province.