(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 dell'11 luglio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo, secondo le finalita' stabilite dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile", si avvale dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I. - Abruzzo, per attivita' di comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.