(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Abruzzo n. 38
                        dell'11 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

1.  La  Regione  Abruzzo,  secondo le finalita' stabilite dalla legge
regionale   14  dicembre  1993,  n.  72  recante:  "Disciplina  delle
attivita'    regionali    di    protezione    civile",    si   avvale
dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo,
di   seguito  indicata  come  A.R.I.  -  Abruzzo,  per  attivita'  di
comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.