(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Abruzzo n. 38
                        dell'11 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
     Sostituzione dell'art. 164 della legge regionale n. 15/2004

L'art.  164 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15: Disposizioni
finanziarie  per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale
2004-2006  della  Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004),
come  successivamente  modificato,  e' sostituito dal seguente: "Art.
164   (Funzionamento   commissioni   provinciali   e   regionale  per
l'artigianato).   1.  Le  commissioni  provinciali  e  regionale  per
l'artigianato   gia'   costituite   continuano   a   funzionare  fino
all'insediamento delle nuove commissioni.
L'insediamento  delle  nuove  commissioni  avviene  entro  il termine
massimo  di  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2.  I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da
almeno tre anni consecutivi, di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),
della  legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 (Testo unico delle norme
che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo), sono
designati  unitariamente  dalle  associazioni  artigiane regionali di
categoria   aderenti   alle  Organizzazioni  sindacali  nazionali  di
categoria  presenti  nel  CNEL  e  firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro.
3.   Qualora   non   si   possa  procedere  alla  costituzione  delle
commissioni,  la  giunta  regionale  provvede a nominare, su proposta
dell'assessore  competente  per materia, il commissario straordinario
per l'esercizio delle funzioni attribuite alle commissioni stesse".