(Pubblicata nel supl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 29 del 17 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                       Definizione e finalita'

1.   Ai   fini   della   presente   legge  per  ecomuseo  si  intende
un'istituzione  culturale, costituita dai soggetti di cui all'art. 2,
comma  1,  che  assicura,  su  un  determinato  territorio  e  con la
partecipazione   della   popolazione,   le   funzioni   di   ricerca,
conservazione,  valorizzazione  di  un  insieme  di  beni  culturali,
rappresentativi  di  un  ambiente  e dei modi di vita che li' si sono
succeduti  e  ne  accompagnano lo sviluppo. 2. La Regione promuove la
costituzione,  il  riconoscimento  e  lo  sviluppo degli ecomusei nel
proprio  territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare
e  accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale,
la  cultura  materiale  e  immateriale  e  quella  del  paesaggio, le
relazioni   fra   ambiente  naturale  ed  ambiente  antropizzato,  le
tradizioni,  la  ricostruzione  e la trasformazione degli ambienti di
vita e di lavoro delle comunita' locali.
3.  La  Regione,  per  conseguire  le  finalita'  di  cui al comma 2,
favorisce  l'organizzazione  di  aree di dimensioni e caratteristiche
adeguate ed omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonche'
raccogliere  la  documentazione idonea alle finalita' di cui al comma
4.
4. Costituiscono finalita' prioritarie degli ecomusei:
a)  il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in
quanto  l'ecomuseo  rappresenta  l'espressione  della  cultura  di un
territorio ed ha come principale riferimento la comunita' locale;
b)   la   ricostruzione  delle  trasformazioni  sociali,  economiche,
culturali  e ambientali storicamente vissute dalle comunita' locali e
dai  territori,  al  fine  di  accompagnare lo sviluppo sostenibile e
condiviso;
c)  la  sensibilizzazione  e  la promozione allo sviluppo sostenibile
delle  comunita' locali, delle istituzioni, in particolare culturali,
scientifiche e scolastiche, delle attivita' economiche, degli enti ed
associazioni locali;
d)  la  conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali
per  tramandare  le  testimonianze  e le trasformazioni della cultura
materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di
vita   e   di  lavoro  delle  popolazioni  locali,  delle  tradizioni
religiose,  culturali,  ricreative  e  agricole,  dell'utilizzo delle
risorse  naturali,  delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle
materie impiegate nelle attivita' produttive;
e)  la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili
caratteristici  e  storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e
ogni  altro  oggetto  utile  alla ricostruzione fedele di ambienti di
vita   tradizionali,   sia  interni  che  esterni,  consentendone  la
salvaguardia  e la buona manutenzione, nonche' il rafforzamento delle
reti di relazioni locali;
f)  la  ricostruzione  di  ambienti  di vita e di lavoro tradizionali
volti  alla  produzione  di  beni o servizi da offrire ai visitatori,
creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonche'
di didattica, sport e svago in genere;
g)  la  predisposizione  di  percorsi  turistici  e culturali volti a
ricostituire gli ambienti tradizionali;
h) la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca scientifica
e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni
locali ed all'ambiente;
i)  lo  studio,  la  rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici
lombardi.