(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del
                           13 giugno 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazione dell'Art. 8

    1.  Al comma 4 dell'Art. 8 della legge regionale 20 gennaio 2000,
n.  6  (disposizioni  in  materia  di  commercio su aree pubbliche in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole:
      «L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi,
di effettuare» sono sostituite dalle seguenti:
      «L'esercizio   del   commercio   in   forma   itinerante,   con
autorizzazione  di  tipo  B  oppure di tipo A in quanto consentito ai
sensi  dell'Art.  5, comma 3, lettera b), si effettua al di fuori dei
posteggi eventualmente assegnato con».