(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 13 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'Art. 8 1. Al comma 4 dell'Art. 8 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole: «L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B oppure di tipo A in quanto consentito ai sensi dell'Art. 5, comma 3, lettera b), si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnato con».