(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del
                           13 giugno 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni e integrazioni all'Art. 34-bis della legge regionale n.
                               14/1994

    1.  L'alinea  del  comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale
17 maggio  1994, n. 14 (norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e' sostituito dal seguente:
    «1.  Le  province  adottano sulla base dell'accertata sussistenza
dei  presupposti  e  delle  condizioni  stabiliti  dall'Art.  9 della
direttiva  n.  79/409/CEE,  acquisito  il  parere favorevole motivato
dell'osservatorio   degli   habitat   naturali  e  delle  popolazioni
faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica
il  quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma,
il  provvedimento  di deroga avente carattere eccezionale e di durata
non superiore ad un anno, specificando.».
    2.  Alla  lettera a)  del  comma 1  dell'Art.  34-bis della legge
regionale  n. 14/1994 le parole: «tra quelle indicate al comma 1-bis»
sono soppresse.
    3.  La  lettera e)  del  comma 1  dell'Art.  34-bis  della  legge
regionale   n.   14/1994   e'  sostituita  dalla  seguente:  «e)  con
riferimento  all'Art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva n.
79/409/CEE,   il   numero   dei   capi  prelevabili  complessivamente
nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c), il numero dei
capi  prelevabili  complessiva- niente nell'intero periodo rapportato
al quantitativo stabilito a livello nazionale;».
    4.  Alla  lettera  f)  del  comma 1  dell'Art. 34-bis della legge
regionale  n.  14/1994 dopo le parole: «i controlli» sono aggiunte le
seguenti: «sul numero massimo di capi prelevabili stabilito».
    5.  Alla  lettera g)  del  comma 1  dell'Art.  34-bis della legge
regionale  n.  14/1994 dopo il numero «409» sono aggiunte le seguenti
parole: «, dando atto della mancanza di soluzioni alternative.».
    6.  Il  comma 1-bis  dell'Art.  34-bis  della  legge regionale n.
14/1994 e' sostituito dal seguente:
    «1-bis. L'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni
faunistiche   verifica  la  compatibilita'  dei  prelievi  in  deroga
avvalendosi  anche  del  parere  tecnico-scientifico  sulla relazione
annuale  di  docenti  universitari esperti in materia designati dalla
giunta regionale.».