(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 27 luglio 2007) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualita' sociale della comunita' regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 1 dello statuto, degli articoli 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i piu' alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformita' di trattamento su tutto il territorio regionale, specificatamente mirato a: a) favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunita', il conseguimento dei piu' alti livelli formativi, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli, ancorche' privi o carenti di mezzi; b) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali; c) elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Universita', enti locali, enti economici e parti sociali; d) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunita' in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca; e) favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunita' locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali.