(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       30 del 24 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

1.  Il  presente  capo, considerata la rilevanza sociale, economica e
culturale  dello sport, disciplina le modalita' per la realizzazione,
l'ampliamento,  la dotazione ed il potenziamento delle infrastrutture
di  interesse regionale, idonee a consentire la pratica di una o piu'
attivita'  sportive  o  ricreative,  e  per  la razionalizzazione dei
relativi  costi di gestione. 2. Le infrastrutture ricreativo-sportive
disciplinate dal presente capo sono destinate a soddisfare la domanda
proveniente dalla popolazione residente e da quella turistica.