(Provincia di Trento)
(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 8 del 20 febbraio 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento  dell'art.  91-ter  nella  legge  provinciale 5 settembre
    1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

   1. Dopo l'art. 91-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22, e' inserito il seguente:
   «Art.  91-ter  (Limiti  alle concessioni, alle denunce d'inizio di
attivita'  e  al  rilascio  del  certificato  di  abitabilita' per la
mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di
prevenire  gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di
manutenzione  sulle  coperture).  -  1. Quest'articolo detta norme di
prevenzione   e   controllo   da   adottare   nella  progettazione  e
realizzazione  di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a
edifici  esistenti,  per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di
cadute  dall'alto  nel  corso  dei  successivi lavori di manutenzione
ordinaria delle coperture.
   2. I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di
edifici   di  nuova  costruzione  o  le  coperture  di  edifici  gia'
esistenti,  allegati  alla  richiesta  di concessione edilizia o alla
denuncia d'inizio di attivita':
   a)  prevedono  l'applicazione delle misure preventive e protettive
previste  dal  regolamento  tecnico  di  cui  al  comma 6, di seguito
denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase
di  manutenzione  degli  edifici,  lavori  in  quota in condizioni di
sicurezza;
   b)  sono  integrati  da  un  elaborato  tecnico  della  copertura,
contenente  l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che
devono essere conformi al regolamento tecnico.
   3.  Al  termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del
regolamento  tecnico  e  l'installazione di punti di ancoraggio sulla
copertura  conformi  al  regolamento  tecnico  sono  dichiarati da un
tecnico abilitato.
   4.  La  mancata  previsione  delle  misure preventive e protettive
previste dal regolamento tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la
mancanza  dell'elaborato  tecnico  della copertura di cui al comma 2,
lettera  b),  impediscono  il  rilascio  della concessione edilizia e
sospendono  il  decorso  dei  termini  previsti  dall'art. 91-bis per
l'efficacia  della denuncia d'inizio di attivita', ai sensi del comma
6 dello stesso art. 91-bis.
   5.  La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce
il rilascio del certificato di abitabilita'.
   6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:
   a)   le   misure   preventive   e  protettive  da  adottare  nella
progettazione  e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove
costruzioni  o  ad  edifici  esistenti  per garantire, nei successivi
lavori  di  manutenzione  sulla  copertura,  l'accesso, il transito e
l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
   b)  i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura nonche' gli
adempimenti ad esso collegati;
   c)  i  requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e
attestato di certificazione CE.
   7.  Il  regolamento  tecnico e' direttamente applicabile e prevale
sulle  disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con
esso.».
   2.  Il  regolamento  tecnico  di  cui  all'art. 91-ter della legge
provinciale  n.  22  del  1991,  come  inserito dal comma 1 di questo
articolo, e' adottato dalla giunta provinciale, sentita la competente
commissione  permanente  del  consiglio  provinciale,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
   3.  Quanto  previsto da questo articolo si applica con riferimento
alle  domande  di  concessione  o  alle denunce d'inizio di attivita'
presentate  successivamente  all'entrata  in  vigore  del regolamento
tecnico.