(Provincia di Trento) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 20 febbraio 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'art. 91-ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) 1. Dopo l'art. 91-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e' inserito il seguente: «Art. 91-ter (Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attivita' e al rilascio del certificato di abitabilita' per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture). - 1. Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture. 2. I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici gia' esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attivita': a) prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico di cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza; b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico. 3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato. 4. La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell'elaborato tecnico della copertura di cui al comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei termini previsti dall'art. 91-bis per l'efficacia della denuncia d'inizio di attivita', ai sensi del comma 6 dello stesso art. 91-bis. 5. La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del certificato di abitabilita'. 6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene: a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza; b) i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura nonche' gli adempimenti ad esso collegati; c) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE. 7. Il regolamento tecnico e' direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.». 2. Il regolamento tecnico di cui all'art. 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di questo articolo, e' adottato dalla giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del consiglio provinciale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. 3. Quanto previsto da questo articolo si applica con riferimento alle domande di concessione o alle denunce d'inizio di attivita' presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento tecnico.