(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       33 del 14 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Nessuna   richiesta  di  referendum  e'  stata  presentata  ai  sensi
dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazione all'art. 2

   1.  Al  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n.  3  (norme  per  l'elezione,  del  consiglio regionale della Valle
d'Aosta),  le  parole  «nel  territorio  della regione per un periodo
ininterrotto di un anno» sono sostituite dalle parole «, alla data di
pubblicazione  del  manifesto  di convocazione dei comizi elettorali,
nel territorio della regione da almeno un anno ininterrottamente».