(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 14 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione all'art. 2 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (norme per l'elezione, del consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole «nel territorio della regione per un periodo ininterrotto di un anno» sono sostituite dalle parole «, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione da almeno un anno ininterrottamente».