(Provincia di Trento) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 14 agosto 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 70, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 789 di data 20 aprile 2007 concernente: Approvazione dello schema di regolamento avente ad oggetto: Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalita' di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-bis della LP 3 aprile 1997, n. 7)». Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2007, registro n. 1, foglio n. 10 Art. 1. Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. sono inseriti i seguenti: «1-bis. Puo' essere inquadrato nel Corpo permanente dei vigili del fuoco e nei profili professionali previsti dal comma 1, lettera d), il personale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, svolga le funzioni di supporto tecnico ai sensi del comma 2 e sia in possesso dei seguenti requisiti: inquadramento nella figura professionale di funzionario esperto tecnico; diploma di laurea in fisica o ingegneria; idoneita' psicofisica allo svolgimento delle mansioni inerenti al profilo professionale di nuovo inquadramento, accertata secondo le modalita' previste per le progressioni del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco. 1-ter. L'inquadramento del personale previsto dal comma 1-bis e' disposto sulla base di una tabella di equiparazione fissata dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali».